Posta elettronica certificata e sua rilevanza nel processo civile

La P.E.C. ha assunto un'importanza sempre maggiore negli ultimi anni soprattutto in vista dell'instaurazione del processo civile telematico. In quest'ottica è particolarmente interessante l’ordinanza interlocutoria n. 6752 della Corte di Cassazione del 24 gennaio-18 marzo 2013.

Nel caso considerato la ricorrente aveva eccepito la nullità della notifica eseguita alla cancelleria della Corte, poiché, a suo avviso, essa avrebbe dovuto farsi all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata nel ricorso.

La Suprema Corte ha accolto la ricostruzione dalla ricorrente e ha deciso di rinviare a nuovo ruolo il processo. Essa ha, inoltre, specificato che la notifica si deve eseguire all'indirizzo di posta elettronica certificata oppure, in caso di impossibilità, al numero di fax per rispettare il dettato dell'art. 366 comma secondo c.p.c., come modificato dalla legge 12 novembre 2011, n. 183.

In questi ultimi anni si sono avuti una serie di interventi normativi volti a disciplinare in maniera migliore le notifiche via P.E.C. Si ricorda, a tale proposito, il D.M. n. 44/2011, che all'art. 4 ha disposto l'adozione di un servizio di posta elettronica certificata da parte del Ministero della Giustizia per attuare la legge 24/2010, e l'articolo 16 DL 179/2012, che ha previsto che ”………nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono (siano) effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”.

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI CIVILE

Ordinanza interlocutoria 24 gennaio – 18 marzo 2013, n. 6752

(Presidente Goldoni – Relatore Proto)

Considerato

 

Che il decreto di fissazione dell'udienza con la relazione del giudice relatore non è stato ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., all'avvocato del ricorrente;

che, infatti, decreto e relazione sono stati notificati presso la cancelleria della Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 366 comma secondo c.p.c., ma nella specie la ricorrente aveva indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata come previsto dalla richiamata norma a seguito della modifica introdotta dall'art. 25 legge n. 183 del 2011; ciò imponeva, a seguito della richiamata modifica normativa, la notifica a mezzo posta elettronica certificata o, nell'impossibilità di eseguire tale notifica, a mezzo fax ai sensi dell'art. 136 comma 3 c.p.c.;

che pertanto il processo deve essere rinviato a nuovo ruolo per consentire la rituale notifica del decreto di fissazione dell'udienza con la relazione del consigliere relatore.

 

P.Q.M.


La Corte di cassazione rinvia a nuovo ruolo.


 

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