STRUMENTI DEFLATTIVI

Quando si ricorre ad un avvocato si ritiene erroneamente che l'unica strada percorribile per far valere un proprio diritto sia quella giudiziale anche se, in realtà, non è che una delle possibili opzioni. In questa pagina si illustreranno due istituti alternativi al ricorso giurisdizionale (mediazione e negoziazione assistita) con i quali è possibile a volte ottenere in tempi brevi soddisfazione alle proprie pretese.

Una raccolta giurisprudenziale relativa ai due istituti è contenuta in questa pagina.


MEDIAZIONE

Evoluzione dell'istituto


La mediazione civile e commerciale fu introdotta nel nostro ordinamento giuridico dal d. Lgs. n. 28/2010 per dare attuazione alla direttiva 52/2008 CE.

Nella sua formulazione originaria il tentativo di mediazione era previsto come condizione di procedibilità nelle seguenti materie:

  1. diritti reali (distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio ecc.);
  2. divisione;
  3. successioni ereditarie;
  4. patti di famiglia;
  5. locazione;
  6. comodato
  7. affitto di aziende;
  8. risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
  9. contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Il decreto Lgs. 28/2010 fu dichiarato ben presto incostituzionale dalla Consulta con la sentenza n. 272/2012, che ritenne fondata la questione presentata dal Tribunale Amministrativo del Lazio con l'ordinanza n. 268/2011 del 12/04/2011, nella parte in cui ravvisava una violazione dell'articolo 76 Cost. Il collegio non ritenne, invece, incostituzionale la legge per violazione degli art. 24 e 77 Cost., perché la normativa sulla mediazione non aveva reso più difficile l'accesso alla giustizia per il cittadino né aveva introdotto una condizione di improcedibilità della domanda non prevista nella legge di delega. 

A seguito di tale pronuncia, il legislatore rimaneggiò l'istituto, stabilendo che il tentativo di mediazione fosse ancora una condizione di procedibilità della domanda, ma ne limitò l'efficacia per un periodo di quattro entro i quali si sarebbe dovuto verificare l'efficacia deflattiva della disciplina.

Il legislatore, inoltre, modificò le materie per le quali era richiesto il tentativo di mediazione eliminando le controversie inerenti i sinistri stradali e introducendo quelle di responsabilità medica. Oggi, pertanto, il tentativo di mediazione è obbligatorio nelle seguenti materie:

  1. condominio;
  2. diritti reali;
  3. divisione;
  4. successioni ereditarie;
  5. patti di famiglia;
  6. locazione;
  7. comodato;
  8. affitto di aziende;
  9. risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria;
  10. risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
  11. contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Per ridurre i costi della mediazione e dar modo ai cittadini di conoscere l'istituto, il legislatore ha previsto che le parti debbano incontrare il mediatore nel corso di un "primo incontro" nel quale egli deve spiegare loro che cosa è la mediazione e chiedere se intendono proseguire per la strada intrapresa. In questo modo le persone che non intendono avvalersi dell'istituto possono proseguire la causa senza perdere troppo tempo e denaro (per partecipare al primo incontro si pagano solamente i diritti di segreteria pari a € 40,00/€ 50,00 mentre per proseguire la mediazione si deve versare un contributo variabile in base all'importo della lite). Nella medesima ottica deflattiva, si può annoverare la scelta del legislatore di imporre di svolgere il tentativo di mediazione presso un organismo che si trova presso il Tribunale territorialmente competente.  


La negoziazione assistita


La procedura di negoziazione assistita è stata introdotta dal D.L. 12 settembre 2014 n. 132 convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162.

Si tratta di un accordo col quale le parti, assistite da uno o più avvocati, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia.

La procedura di negoziazione assistita può essere utilizzata, in alternativa alla giurisdizione ordinaria, per qualsiasi tipo di controversia purché si verta in materia di diritti disponibili.

L’esperimento della negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti gli € 50.000,00, salvo che non si rientri di uno dei casi indicati all’art. 5 comma 1-bis del d.Lgs. 28/2010 come:

·        condominio;

·        diritti reali;

·        divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia,

·        locazione, comodato, affitto di azienda;

·      risarcimento del danno derivante da responsabilità medica o sanitaria, diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità;

 

·       contratti assicurativi, bancari e finanziari.

L’accordo che compone la controversia costituisce titolo esecutivo e può essere utilizzato per iscrivere l’ipoteca giudiziale.

Si può iniziare una procedura di negoziazione assistita per richiedere in via consensuale: la separazione personale, la cessazione degli effetti civili del patrimonio, lo scioglimento del matrimonio, e la modifica delle condizioni di separazione e divorzio.

Al fine di monitorare il ricorso alla negoziazione assistita e consolidare l’affidamento agli avvocati della procedura alternativa di risoluzione delle controversie, è onere dei difensori che sottoscrivono l’accordo trasmetterne copia al Consiglio dell’Ordine di appartenenza ovvero del luogo ove l’accordo è stato concluso.

 

Se si desidera vedere le formule da utilizzare nella procedura di negoziazione assistita introdotta dal L. 10 novembre 2014 n. 16, si possono leggere quelle redatte dal Consiglio Nazionale Forense di seguito riportate.


Download
invito generico
cnf-negoziazione-invito-generico pdf.pdf
Documento Adobe Acrobat 47.2 KB
Download
adesione all'invito
cnf-negoziazione-invito-generico pdf (1)
Documento Adobe Acrobat 47.2 KB
Download
convenzione di negoziazione assistita
cnf-negoziazione-convenzione pdf.pdf
Documento Adobe Acrobat 69.7 KB

Download
accordo di negoziazione assistita
cnf-negoziazione-accordo pdf.pdf
Documento Adobe Acrobat 54.5 KB
Download
invito alla negoziazione assistita
per le controversie di diritto di famiglia
cnf-negoziazione-adesione-famiglia pdf.p
Documento Adobe Acrobat 43.0 KB
Download
adesione alla negoziazione assistita
Per le controversie di diritto di famiglia
cnf-negoziazione-adesione-famiglia pdf (
Documento Adobe Acrobat 43.0 KB

Download
convenzione di negoziazione assistita
per le controversie di diritto di famiglia
cnf-negoziazione-convenzione-famiglia pd
Documento Adobe Acrobat 76.1 KB
Download
accordo di negoziazione assistita
Per le controversie di diritto di famiglia
cnf-negoziazione-accordo-famiglia pdf (1
Documento Adobe Acrobat 58.5 KB
Download
trasmissione accordo al consiglio dell'ordine
cnf-negoziazione-trasmissione pdf.pdf
Documento Adobe Acrobat 61.1 KB