DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

Hans Von AAchen
Hans Von AAchen

La presente sezione raccoglie alcune sentenze interessanti sotto il profilo processuale.

Decreto ingiuntivo tardivamente notificato

Nella sentenza sotto riportata, la Suprema Corte ha precisato che il giudice deve vagliare la fondatezza della pretesa del ricorrente, anche se il decreto ingiuntivo ha perso efficacia ex art. 644 c.p.c. 

La Corte di Cassazione ha stabilito, a tale proposito, che l'inefficacia del provvedimento non lo priva della qualifica di domanda giudiziale e che, pertanto, se si costituisce validamente il rapporto processuale, il giudice adito deve valutare non soltanto la consistenza dell'eccezione di inefficacia presentata dal convenuto, ma deve anche vagliare la fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente.

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Notifiche via p.e.c.

Dallo scorso 24 maggio è in vigore il decreto n. 48/2013 del Ministero della Giustizia che semplifica la procedura prevista per le notifiche eseguite dagli avvocati attraverso la posta elettronica certificata (per un rapido excursus in materia si rinvia qui). 
La nuova versione dell’art. 18 del D.M. n. 48/2013 tenta di risolvere le incongruenze della precedente disposizione e prevede che l’avvocato debba procedere a notificare gli atti allegando al messaggio di posta elettronica certificata i documenti informatici o le copie dei documenti analogici redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

Il legale dovrà osservare tale disciplina ogniqualvolta debba notificare delle comparse o delle memorie alle parti costituite in giudizio.
Il legislatore non ha modificato, peraltro, il terzo comma dell'articolo 18, che prevede che la parte contumace possa visionare gli atti del procedimento tramite il portale dei servizi telematici e il punto di accesso.
Sono stati, invece, radicalmente modificati i commi successivi che disciplinano il valore probatorio della copia informatica di un atto nato su supporto analogico e trasmessa dal legale tramite immagine. La nuova disposizione sancisce, infatti, l'obbligo per l'avvocato di asseverare il documento ai sensi dall’articolo 22, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005, inserendo la dichiarazione di conformità all’originale nella relazione di notificazione.

Il quinto comma dell’art. 18 stabilisce, infine, che si consideri apposta in calce all'atto la procura alle liti rilasciata su documento informatico separato.

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Requisiti formali del titolo esecutivo

La sentenza in commento ha precisato il principio secondo il quale non è necessario indicare nel precetto il criterio di calcolo utilizzato per determinare la somma richiesta e neppure i principi logico- giuridici posti a fondamento della richiesta. La Corte di Cassazione ha, infatti, ribadito che sono richiesti a pena di nullità soltanto gli elementi espressamente indicati nell'art. 480 c.p.c.  

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Comunicazioni di cancelleria e p.e.c.

Negli ultimi tempi la giurisprudenza ha affrontato più volte il problema delle comunicazioni di cancelleria e del ruolo della posta elettronica certificata in materia.

Con questa recente ordinanza del 10 aprile 2013, il Tribunale di Milano ha riaffermato il principio secondo il quale le comunicazioni ex art. 136 c.p.c. devono essere fatte all'indirizzo p.e.c. indicato dal difensore nell'atto costitutivo.
Nel caso di specie si era, infatti, verificato un disguido, perché l'ordinanza era stata comunicata dalla cancelleria al legale domiciliatario presso il punto informativo del tribunale, sebbene il procuratore della parte avesse comunicato la sua p.e.c. nell'atto di citazione. 
L’organo giudicante, dopo aver esaminato la normativa applicabile nel caso di specie (artt. 125 co. 1, 136 co. 2, 170 e 176 co. 2 c.p.c. e art. 51 co 1 e 2 D.L. 112/2008 conv. in L. 133/2008 e succ. modifiche, nonché D.M. 26 maggio 2009, n. 57) ha ribadito che le comunicazioni di cancelleria delle ordinanze pronunciate fuori udienza si debbono inviare al procuratore costituito a mezzo di posta elettronica certificata.
L'ordinanza del Tribunale di Milano si pone nel solco della consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione, Sezioni Unite n. 10143/2012) e chiarisce che la comunicazione si deve effettuare soltanto al legale della parte ex art. 136, comma 2 c.p.c. perché l'avvocato domiciliatario è solo il legale presso il quale il procuratore della parte ha eletto domicilio ex art. 82 R.D. n. 37/1934.

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Posta elettronica certificata e sua rilevanza nel processo civile

La P.E.C. ha assunto un'importanza sempre maggiore negli ultimi anni soprattutto in vista dell'instaurazione del processo civile telematico. In quest'ottica è particolarmente interessante l’ordinanza interlocutoria n. 6752 della Corte di Cassazione del 24 gennaio-18 marzo 2013.

Nel caso considerato la ricorrente aveva eccepito la nullità della notifica eseguita alla cancelleria della Corte, poiché, a suo avviso, essa avrebbe dovuto farsi all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata nel ricorso.

La Suprema Corte ha accolto la ricostruzione dalla ricorrente e ha deciso di rinviare a nuovo ruolo il processo. Essa ha, inoltre, specificato che la notifica si deve eseguire all'indirizzo di posta elettronica certificata oppure, in caso di impossibilità, al numero di fax per rispettare il dettato dell'art. 366 comma secondo c.p.c., come modificato dalla legge 12 novembre 2011, n. 183.

In questi ultimi anni si sono avuti una serie di interventi normativi volti a disciplinare in maniera migliore le notifiche via P.E.C. Si ricorda, a tale proposito, il D.M. n. 44/2011, che all'art. 4 ha disposto l'adozione di un servizio di posta elettronica certificata da parte del Ministero della Giustizia per attuare la legge 24/2010, e l'articolo 16 DL 179/2012, che ha previsto che ”………nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono (siano) effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”.

 

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