INFORMAZIONI LEGALI

Quanto pubblicato su questo sito ha valore puramente informativo e divulgativo delle attività dello studio legale.


L'avvocatessa Martina Michieli è iscritta all`albo di Venezia dal giorno 26.02.07 (partita I.V.A. n. 03820380271). E' garantita per la responsabilità professionale con polizza n. 320260455 presso le assicurazioni Generali S.p.A.

Questo sito web rispetta i principi espressi dal Codice Deontologico ed in particolare gli artt. 17 e 17 bis qui sotto riportati:

ARTICOLO 17 - Informazioni sull’attività professionale

L’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale.
Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività e rispondere ai criteri di trasparenza e veridicità, il rispetto dei quali è verificato dal competente Consiglio dell'ordine.

Quanto al contenuto, l’informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale. L’avvocato non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano.

Quanto alla forma e alle modalità, l’informazione deve rispettare la dignità e il decoro della professione.

In ogni caso, l’informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa.

I. Sono consentite, a fini non lucrativi, l’organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di avvocati.

II. È consentita l’indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.

ARTICOLO 17 bis - Mezzi di informazione consentiti

L’avvocato che intende dare informazioni sulla propria attività professionale deve indicare:

- la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qualora l’esercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria;

- il Consiglio dell’ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo studio;

- la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l’indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato;

 

- il titolo professionale che consenta all'avvocato straniero l'esercizio in Italia, o che consenta all'avvocato italiano l'esercizio all'estero, della professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie.

 

Può indicare:


- i titoli accademici;

- i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari;

- l’abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori;

- i settori di esercizio dell’attività professionale e, nell’ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente;

- le lingue conosciute;

- il logo dello studio;

- gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale;

- l’eventuale certificazione di qualità dello studio; l’avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell’ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l’indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato.

L'avvocato può utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato, alla società di avvocati sui quali gli stessi operano una completa gestione dei contenuti e previa comunicazione tempestiva al Consiglio dell’ordine di appartenenza della forma e del contenuto in cui è espresso. 

Il professionista è responsabile del contenuto del sito ed in esso deve indicare i dati previsti nel primo comma.
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L'attività professionale si svolge nel rispetto di tutti i principi del Codice Deontologico forense di seguito allegato e della disciplina sulla privacy.

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