In questa pagina sono state raccolte alcune significative pronunce in materia di tariffe professionali.
Lo scorso 10 marzo il Ministro della Giustizia ha firmato il regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti da parte del giudice, qualora non sia stato firmato tra il professionista e il cliente alcun patto scritto. Tale provvedimento è stato emanato per dare attuazione all'art. 13 della legge professionale n. 247/2012.
All'indomani della firma, il Consiglio Nazionale forense ha espresso la propria soddisfazione per il testo approvato, che migliora significativamente la situazione precedente creatasi con il D.M.
n. 140/2012.
In primo luogo, si è soppressa la riduzione del 30% dei compensi riconosciuti agli avvocati in regime di patrocinio a spese dello Stato ed in secondo luogo, si è reintrotto il rimborso
delle spese forfettarie nella misura fissa del 15%
Si è, inoltre, previsto che si possano ridurre i compensi per i legali che presentino domande inammissibili, improponibili o improcedibili, solo se vi sono gravi ed eccezionali ragioni.
Il nuovo regolamento ha, inoltre, aumentato i valori medi dei parametri del 50% rispetto al precedente D.M. n. 140/2012 ed ha rimodulato i parametri previsti per gli atto di Precetto e i
procedimenti monitori.
Si sono, infine, eliminate le riduzioni dei compensi previste per le cause di lavoro di valore inferiore a 1000 euro e per quelle intentate per l'irragionevole durata dei processi.
In ambito penale è stata reiserita inserita la voce delle indagini preliminari, oltre a quella per la trasferta.
Il regolamento prevede, pure, il compenso dell’avvocato domiciliatario e del praticante abilitato al patrocinio.
Non si può considerare il compenso per prestazioni professionali come un credito liquido, perché la dichiarazione del creditore e il parere del Consiglio dell'Ordine non gli
conferiscono tale qualifità.
Per individuare il foro facoltativo, pertanto, si deve applicare il combinato disposto degli articoli 20 c.p.c. e dell'ultimo comma dell'art. 1182 c.c., secondo cui è competente il giudice del
luogo dove il debitore ha il proprio domicilio al momento della scadenza.
A seguito dell'abrogazione delle tariffe forensi nel gennaio di quest'anno, è divenuto molto difficile sia comprendere come liquidare una parcella per attività svolte in un lungo periodo di tempo sia redigere un atto di precetto.
Su quest'ultimo punto gli operatori giuridici ritengono che si debba distinguere fra i precetti basati su sentenze pubblicate in data anteriore al 23 agosto 2012 oppure fondati su titoli diversi o, infine su sentenze pubblicate dopo l'entrata in vigore del decreto n. 140 del 12 luglio 2012.
Nel primo caso, infatti, il professionista dovrà redigere il precetto liquidando le proprie spettanze secondo le abrogate tariffe forensi, mentre nelle altre due ipotesi, egli dovrà applicare le nuove tabelle di liquidazione.
Tale interpretazione discende direttamente dal dettato dell'art. 41 del D.M. 140/12, il quale testualmente dispone che "le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore".
La soluzione sopra esposta è, inoltre, suffragata dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte, che ha sempre affermato, in materia di liquidazione dei diritti successivi alla sentenza, che si può intimare precetto per le spese e competenze del precetto stesso e per quelle relative agli atti successivi e conseguenti ad un provvedimento giudiziale, anche se ivi non espressamente indicate dal Giudice, costituendo tali spese e competenze un accessorio di legge alle spese processuali già liquidate nel provvedimento (Cassazione civile, sez. III, 2 dicembre 2008, n. 28627; Cassazione Civile, Sezione II, sentenza 12 giugno 2008, n. 15814).
Un ultimo elemento favorevole a tale interpretazione è ravvisabile dal principio di tempus regit actum, applicato dalla Corte di Cassazione, per la liquidazione dei diritti.
A differenza degli onorari di avvocato, che si devono liquidare secondo la tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine (v. Cassazione civile, Sez. III, 11 marzo 2005, n. 5426; Conforme Cassazione Civile, Sez. II, 12 maggio 2010, n. 11482) i diritti si devono conteggiare secondo la tariffa esistente al momento della prestazione.
In questi ultimi mesi, la giurisprudenza di merito e di legittimità si è occupata, inoltre, dei criteri di liquidazione delle parcelle richieste per incarichi professionali assegnati prima dell'entrata in vigore del decreto "Cresci Italia".
La questione è sorta già all'indomani dell'entrata in vigore della nuova disciplina, poichè il legislatore non aveva introdotto alcuna disciplina transitoria.
La giurisprudenza di merito si era divisa sul punto fra chi riteneva che il giudice non potesse liquidare i diritti e gli onorari dei difensori e chi reputava applicabili le vecchie tariffe.
Su tale fronte si deve menzionare il decreto n. 140/12 del Tribunale di Varese, Sezione I Civile, nel quale si sanciva che "l’abrogazione delle tariffe forensi, ai sensi dell’art. 9 d.l. 1/2012, comporti che il giudice, per la liquidazione del compenso all’Avvocato, debba applicare l’art. 2225 cod. civ; in applicazione della norma in esame, per la quantificazione del compenso, il giudice può fare riferimento agli standards liquidativi in precedenza applicati e alla somma calcolata dallo stesso difensore mediante la nota spese di cui all’art. 75 disp. att. c.p.c.".
Il legislatore ha ovviato a tale difficoltà già in sede di conversione del decreto con il nuovo comma 3 dell'art. 9, il quale ha previsto l'applicabilità delle vecchie tariffe fino al 23 luglio 2012. Tale norma, pur essendo molto utile, è risultata lacunosa e carente, perché non ha dettato una disciplina generale che si potesse applicare fino al momento dell'entrata in vigore del decreto ministeriale con l'indicazione dei nuovi parametri e compensi.
Tra i profili di diritto transitorio più problematici, si deve segnalare la questione della scelta del parametro da applicare alle prestazioni professionali erogate durante un arco temporale comprensivo di diversi regimi tariffari.
Secondo la dottrina ed i Consigli degli Ordini, si dovrebbero applicare i principi giurisprudenziali elaborati in passato con riguardo alla successione nel tempo delle tariffe forensi, secondo i quali i "diritti" di procuratore si dovevano liquidare in base alle tariffe vigenti al momento delle singole prestazioni, mentre gli "onorari" si dovevano conteggiare in base alla tariffa in vigore al momento del completamento dell'opera professionale in ragione del carattere unitario dell'attività svolta.
Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n° 17406 del 12 ottobre 2012, con la quale si è stabilito l'importante principio secondo il quale si debbano liquidare i compensi professionali secondo i nuovi parametri se l'attività difensiva si è conclusa dopo la loro entrata in vigore. Ad avviso della Suprema Corte, l'articolo 41 del D.M. 20 luglio 2012, n. 140 impone di applicare le nuove tariffe ogniqualvolta la liquidazione sia operata da un organo giurisdizionale in epoca successiva all'entrata in vigore del medesimo decreto.
...omissis...
Svolgimento del processo
L'occupazione nel 1981 di alcune aree appartenenti alla X. s.p.a. (poi divenuta Y. s.p.a. e che in prosieguo verrà indicata sempre come X.) ad opera del Comune di
Montecatini Terme, che intendeva costruirvi parcheggi pubblici, dette origine ad un complesso contenzioso, in parte afferente alla determinazione dell'indennità di occupazione ed in parte al
risarcimento del danno per l'intervenuta trasformazione di dette aree e per la loro mancata restituzione, pur dopo la scadenza del termine di durata dell'occupazione, senza che fosse stato
emanato alcun provvedimento espropriativo.
Con riferimento a quest'ultimo profilo, nel maggio del 2004, la società X. ricorse al Tribunale amministrativo regionale della Toscana, il quale però - dopo
che le sezioni unite di questa corte ne ebbero confermato la giurisdizione, pronunciandosi sull'istanza di regolamento preventivo proposta dalla medesima società (ordinanze nn. 19608 ed 19609 del
2008) - rigettò la domanda in quanto ritenne che il diritto dell'attrice al risarcimento del danno fosse prescritto.
Della questione fu investito il Consiglio di Stato, che, con sentenza depositata il 29 agosto 2011, riformò la decisione di primo grado, poiché, anche alla
luce della sopravvenuta giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo, reputò che l'irreversibile trasformazione delle aree occupate non ne avesse implicato l'acquisizione in proprietà
da parte della pubblica amministrazione, potendo ciò avvenire solo in forza di un accordo negoziale col proprietario di dette aree o dell'emanazione di un regolare provvedimento espropriativo
(non realizzabile nelle forme accelerate previste dall'art. 43 del d. lgs. n. 327 dei 2001, frattanto dichiarato incostituzionale). Pertanto, il Consiglio di Stato ritenne che il diritto della
società proprietaria al risarcimento del danno fosse da correlare al mancato godimento delle aree indebitamente occupate, a partire dal momento di scadenza del termine di occupazione legittima
sino a quando, in difetto di eventuale restituzione nel pristino stato, la proprietà non fosse passata in capo all'amministrazione in uno o nell'altro dei modi di acquisto sopra richiamati. Donde
il carattere permanente dell'illecito imputato alla pubblica amministrazione, la conseguente impossibilità di considerare prescritto il diritto al risarcimento del danno di cui s'è detto, e la
quantificazione di tale danno in misura corrispondente agli interessi moratori, da calcolare annualmente sul valore del bene nell'arco di tempo considerato, con maggiorazione di interessi e
rivalutazione monetaria.
Avverso questa sentenza il Comune di Montecatini Terme ha proposto ricorso per cassazione, assumendo che il Consiglio di Stato avrebbe travalicato i limiti
della propria giurisdizione.
La società X. si è difesa con controricorso, chiedendo la condanna della controparte al risarcimento dei danni per responsabilità processuale
aggravata.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
1. L'eccezione d'inammissibilità del ricorso, prospettata in via preliminare dalla difesa della società controricorrente, non è fondata.
Al contrario di quanto affermato da detta controricorrente, infatti, da alcun documento prodotto in causa è dato evincere che la sentenza impugnata con il
ricorso qui in esame - ossia la sentenza del Consiglio di Stato n. 4834/2011 - era stata notificata al difensore del Comune di Montecatini Terme. Ne consegue che, essendo stata detta sentenza
depositata in cancelleria il 29 agosto 2011, il ricorso per cassazione, inviato per la notifica il 24 febbraio 2012, non può dirsi affatto tardivo.
2. Il comune ricorrente lamenta il superamento, nell'impugnata pronuncia, dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, limiti che non avrebbero
consentito al Consiglio di Stato di affermare - come ha fatto - che la proprietà delle aree di cui si discute nel caso in esame non è stata acquisita dalla pubblica amministrazione e che una tale
acquisizione può avvenire solo per effetto di un accordo negoziale da stipulare con la società X. o all'esito di un regolare procedimento espropriativo. Così decidendo il giudice amministrativo
avrebbe, per un verso, inteso colmare la lacuna normativa verificatasi a seguito della declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 43 del d. lgs. n. 327 del 2001, pronunciata dalla
Corte costituzionale con la sentenza n. 293 del 2010, interferendo però in tal modo indebitamente con la sfera delle attribuzioni proprie del legislatore, e, per altro verso, avrebbe invaso la
sfera di competenza giurisdizionale del giudice ordinario, cui spetterebbe valutare l'eventualità dell'acquisto della proprietà delle aree da parte del comune per effetto di
usucapione.
3. Il ricorso non è fondato.
Giova anzitutto ricordare che non è più possibile mettere in discussione la competenza giurisdizionale del giudice amministrativo a conoscere della domanda di
risarcimento del danno proposta dalla società X. nella presente causa, essendo stata tale questione già risolta dalle ordinanze (n. 19608 ed 19609 del 2008) con le quali questa corte si è
pronunciata in sede di regolamento preventivo.
Ciò premesso, è agevole rilevare come l'impugnata sentenza del Consiglio di Stato, nel riformare la decisione del Tribunale amministrativo che aveva rigettato
la domanda di risarcimento del danno per intervenuta prescrizione e nell'accogliere invece siffatta domanda, determinando il criterio di liquidazione del danno da risarcire, si è mossa nel
medesimo alveo giurisdizionale nel quale era precedentemente intervenuta la riformata pronuncia di primo grado. In entrambi i casi il giudizio ha avuto ad oggetto il diritto della società X. di
ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza dell'illegittimo protrarsi dell'occupazione di aree di sua proprietà senza l'intervento di alcun successivo provvedimento espropriativo
(quella che un tempo si era soliti definire "occupazione acquisitiva"): diritto che il primo giudice ha reputato fosse ormai estinto e che, viceversa, il giudice d'appello ha considerato ancora
in vita, procedendo perciò a definire i criteri di liquidazione del danno.
Gli argomenti che il Consiglio di Stato ha adoperato per giustificare tale decisione - in particolare quelli concernenti le diverse possibili modalità di
acquisto legittimo della proprietà delle aree in contestazione da parte della pubblica amministrazione, su cui si appuntano le censure del comune ricorrente - sono null'altro che passaggi
motivazionali, volti a chiarire come il giudice di secondo grado ha individuato gli estremi del danno risarcibile, a spiegare la ragione per la quale egli ha reputato quel danno permanente ed il
relativo diritto non ancora prescritto ed a definire i criteri in base ai quali il medesimo danno è destinato ad essere liquidato.
Anche a voler ammettere, per mera esigenza dialettica, che quegli argomenti siano errati e che, come il comune ricorrente insiste nel sostenere, si sarebbe
dovuto tener conto della possibilità che le aree delle quali si parla fossero state già da alcun tempo usucapite dall'amministrazione che le aveva occupate per realizzarvi dei parcheggi pubblici,
si tratterebbe di eventuali errores in iudicando, ma non certo di uno sconfinamento dai limiti della giurisdizione del giudice amministrativo, quali già accertati nelle precedenti ordinanze di
questa corte sopra citate. Né altrimenti è a dirsi per il fatto che il Consiglio di Stato, formulando le argomentazioni cui s'è fatto cenno, non abbia tenuto conto della sopravvenuta emanazione
da parte del legislatore, dopo la declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 43 del d. lgs. n. 327 del 2001, di un novello art. 42-bis del medesimo decreto (articolo introdotto dal
d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. Ili, nell'intervallo di tempo compreso tra la data della decisione in camera di consiglio e quella della pubblicazione della
sentenza qui impugnata); circostanza, questa, che, a tutto concedere, potrebbe assumere rilievo in termini di eventuale violazione di legge, ma non vale certo a configurare un'indebita invasione
del giudice nella sfera riservata al legislatore.
4. Il comune ricorrente, essendo rimasto soccombente, dovrà però rifondere alla controparte le spese del giudizio di legittimità, che vengono liquidate come in
dispositivo, in applicazione dei criteri stabiliti d.m. 20 luglio 2012, n, 140.
A tale ultimo riguardo giova ricordare che, a norma dell'art. 41 del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, che ha dato attuazione alla prescrizione contenuta nell'art.
9, 2 comma, del d. l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 271, le disposizioni con cui detto decreto ha determinato i parametri ai quali devono esser commisurati i
compensi dei professionisti, in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono destinate a trovare applicazione quando, come nella specie, la liquidazione sia operata da un organo
giurisdizionale in epoca successiva all'entrata in vigore del medesimo decreto.
Reputa il collegio che, per ragioni di ordine sistematico e dovendosi dare al citato art. 41 del decreto ministeriale un'interpretazione il più possibile
coerente con i principi generali cui è ispirato l'ordinamento, la citata disposizione debba essere letta nel senso che i nuovi parametri siano da applicare ogni qual volta la liquidazione
giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora
completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali
abrogate.
Vero è che il terzo comma del citato art. 9 del d.l. n. 1/12 stabilisce che le abrogate tariffe continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle
spese giudiziali, sino all'entrata in vigore del decreto ministeriale contemplato nel comma precedente; ma da ciò si può trarre argomento per sostenere che sono quelle tariffe - e non i parametri
introdotti dal nuovo decreto - a dover trovare ancora applicazione qualora la prestazione professionale di cui si tratta si sia completamente esaurita sotto il vigore delle precedenti tariffe.
Non potrebbe invece condividersi l'opinione di chi, con riferimento a prestazioni professionali (iniziatesi prima, ma) ancora in corso quando detto decreto è entrato in vigore ed il giudice deve
procedere alla liquidazione del compenso, pretendesse di segmentare le medesime prestazioni nei singoli atti compiuti in causa dal difensore, oppure di distinguere tra loro le diverse fasi di
tali prestazioni, per applicare in modo frazionato in parte la precedente ed in parte la nuova regolazione. Osta ad una tale impostazione il rilievo secondo cui - come anche nella relazione
accompagnatoria del più volte citato decreto ministeriale non si manca di sottolineare - il compenso evoca la nozione di un corrispettivo unitario, che ha riguardo all'opera professionale
complessivamente prestata; e di ciò non si è mai in passato dubitato, quando si è trattato di liquidare onorari maturati all'esito di cause durante le quali si erano succedute nel tempo tariffe
professionali diverse, giacché sempre in siffatti casi si è fatto riferimento alla tariffa vigente al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita (cfr., ad esempio, Cass. n. 5426
del 2005, e Cass. n. 8160 del 2001). L'attuale unificazione di diritti ed onorari nella nuova accezione omnicomprensiva di "compenso" non può non implicare l'adozione del medesimo principio alla
liquidazione di quest'ultimo, tanto più che alcuni degli elementi dei quali l'art. 4 del decreto ministeriale impone di tener conto nella liquidazione (complessità delle questioni, pregio
dell'opera, risultati conseguiti, ecc.) sarebbero difficilmente apprezzabili ove il compenso dovesse esser riferito a singoli atti o a singole fasi, anziché alla prestazione professionale nella
sua interezza. Né varrebbe obiettare che detti elementi di valutazione attengono alla liquidazione del compenso dovuto al professionista dal proprio cliente, sembrando inevitabile che essi siano
destinati a riflettersi anche sulla liquidazione giudiziale effettuata per determinare il quantum delle spese processuali di cui la parte vittoriosa può pretendere il rimborso nei confronti di
quella soccombente.
P.Q.M.
La corte rigetta ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per
esborsi, oltre agli accessori di legge.
Il caso in discussione concerne l'attività difensiva svolta da un avvocato per un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in epoca precedente all'entrata in vigore del D.M. 140/2012.
Per trovare la soluzione, il Tribunale specifica che si deve individuare il momento conclusivo della attività professionale, poiché non si può applicare il D.M. 140/2012 alle prestazioni concluse prima della sua entrata in vigore.
Sul punto, il decreto del Tribunale segue l'interpretazione fornita della Suprema Corte in un suo recente arresto, nel quale essa ha evidenziato che "In virtù dell’art. 41 del D.M. 20 luglio 2012 n. 140, che è applicazione dell’art. 9 comma 2, D.L. 1/2012 conv. in L. 27/2012, i nuovi parametri sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso di un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate. Ne deriva che le tariffe abrogate possono trovare ancora applicazione qualora la prestazione professionale di cui si tratta si sia completamente esaurita sotto il vigore delle precedenti tariffe. Deve invece applicarsi il D.M. 140/2012 con riferimento a prestazioni professionali (iniziatesi prima, ma) ancora in corso quando detto decreto è entrato in vigore ed il giudice deve procedere alla liquidazione del compenso”.
Dato che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è valida per ogni grado e fase del procedimento, comprese le eventuali procedure, derivate ed accidentali ad esso connesse, si devono applicare i parametri contenuti nel D.M. 140/2012, se una qualsiasi attività riconducibile a quella difensiva è stata eseguita dopo il 23 agosto 2012.
Sulla base di tale principio, il Tribunale ha ritenuto applicabili i parametri introdotti dal D.M. 140/2012, poiché la richiesta di liquidazione del compenso è stata depositata dopo la sua entrata in vigore. Ad avviso del Tribunale di Sorveglianza di Torino, infatti, il deposito dell'istanza di liquidazione costituisce una componente della prestazione professionale dell'avvocato e ne rappresenta il momento conclusivo.