PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

La Prescrizione


La prescrizione è un istituto giuridico, disciplinato dal codice civile, che comporta l'estinzione dei diritti a causa del loro mancato esercizio da parte del titolare per il periodo di tempo determinato dalla legge.
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Il codice civile prevede che la prescrizione si interrompa quando:
1) il titolare del diritto compie un atto formale con cui manifesta la volontà di esercitarlo;
2) il soggetto passivo riconosce formalmente l'esistenza del diritto; ad esempio inviando una missiva (lettera, fax ecc.) al creditore nella quale riconosce di dovergli corrispondere una certa somma di denaro o di dover eseguire una determinata prestazione.

 

Compimento della prescrizione e computo dei termini


(Artt. 2962, 2963 c.c.)
In tutti i casi contemplati dal presente codice e dalle altre leggi, la prescrizione si verifica quando è compiuto l'ultimo giorno del termine. 
1) I termini di prescrizione contemplati dal codice civile e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune. 
2) Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine (dies a quo) e la prescrizione si verifica alla mezzanotte del giorno finale. 
3) Se il termine cade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. 
4) La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno corrispondente al giorno del mese iniziale. 
5) Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese. 


Per calcolare la prescrizione di un diritto si può utilizzare lo strumento presente a lato, mentre se si desidera consultare gli articoli citati si può adoperare l'utilità presente qui sotto.