A seguito dell'abrogazione delle tariffe forensi nel gennaio di quest'anno, è divenuto molto difficile sia comprendere come liquidare una parcella per attività svolte in un lungo periodo di tempo sia redigere un atto di precetto.
Su quest'ultimo punto gli operatori giuridici ritengono che si debba distinguere fra i precetti basati su sentenze pubblicate in data anteriore al 23 agosto 2012 oppure fondati su titoli diversi o, infine su sentenze pubblicate dopo l'entrata in vigore del decreto n. 140 del 12 luglio 2012.
Nel primo caso, infatti, il professionista dovrà redigere il precetto liquidando le proprie spettanze secondo le abrogate tariffe forensi, mentre nelle altre due ipotesi, egli dovrà applicare le nuove tabelle di liquidazione.
Tale interpretazione discende direttamente dal dettato dell'art. 41 del D.M. 140/12, il quale testualmente dispone che "le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore".
La soluzione sopra esposta è, inoltre, suffragata dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte, che ha sempre affermato, in materia di liquidazione dei diritti successivi alla sentenza, che si può intimare precetto per le spese e competenze del precetto stesso e per quelle relative agli atti successivi e conseguenti ad un provvedimento giudiziale, anche se ivi non espressamente indicate dal Giudice, costituendo tali spese e competenze un accessorio di legge alle spese processuali già liquidate nel provvedimento (Cassazione civile, sez. III, 2 dicembre 2008, n. 28627; Cassazione Civile, Sezione II, sentenza 12 giugno 2008, n. 15814).
Un ultimo elemento favorevole a tale interpretazione è ravvisabile dal principio di tempus regit actum, applicato dalla Corte di Cassazione, per la liquidazione dei diritti.
A differenza degli onorari di avvocato, che si devono liquidare secondo la tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine (v. Cassazione civile, Sez. III, 11 marzo 2005, n. 5426; Conforme Cassazione Civile, Sez. II, 12 maggio 2010, n. 11482) i diritti si devono conteggiare secondo la tariffa esistente al momento della prestazione.
In questi ultimi mesi, la giurisprudenza di merito e di legittimità si è occupata, inoltre, dei criteri di liquidazione delle parcelle richieste per incarichi professionali assegnati prima dell'entrata in vigore del decreto "Cresci Italia".
La questione è sorta già all'indomani dell'entrata in vigore della nuova disciplina, poichè il legislatore non aveva introdotto alcuna disciplina transitoria.
La giurisprudenza di merito si era divisa sul punto fra chi riteneva che il giudice non potesse liquidare i diritti e gli onorari dei difensori e chi reputava applicabili le vecchie tariffe.
Su tale fronte si deve menzionare il decreto n. 140/12 del Tribunale di Varese, Sezione I Civile, nel quale si sanciva che "l’abrogazione delle tariffe forensi, ai sensi dell’art. 9 d.l. 1/2012, comporti che il giudice, per la liquidazione del compenso all’Avvocato, debba applicare l’art. 2225 cod. civ; in applicazione della norma in esame, per la quantificazione del compenso, il giudice può fare riferimento agli standards liquidativi in precedenza applicati e alla somma calcolata dallo stesso difensore mediante la nota spese di cui all’art. 75 disp. att. c.p.c.".
Il legislatore ha ovviato a tale difficoltà già in sede di conversione del decreto con il nuovo comma 3 dell'art. 9, il quale ha previsto l'applicabilità delle vecchie tariffe fino al 23 luglio 2012. Tale norma, pur essendo molto utile, è risultata lacunosa e carente, perché non ha dettato una disciplina generale che si potesse applicare fino al momento dell'entrata in vigore del decreto ministeriale con l'indicazione dei nuovi parametri e compensi.
Tra i profili di diritto transitorio più problematici, si deve segnalare la questione della scelta del parametro da applicare alle prestazioni professionali erogate durante un arco temporale comprensivo di diversi regimi tariffari.
Secondo la dottrina ed i Consigli degli Ordini, si dovrebbero applicare i principi giurisprudenziali elaborati in passato con riguardo alla successione nel tempo delle tariffe forensi, secondo i quali i "diritti" di procuratore si dovevano liquidare in base alle tariffe vigenti al momento delle singole prestazioni, mentre gli "onorari" si dovevano conteggiare in base alla tariffa in vigore al momento del completamento dell'opera professionale in ragione del carattere unitario dell'attività svolta.
Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n° 17406 del 12 ottobre 2012, con la quale si è stabilito l'importante principio secondo il quale si debbano liquidare i compensi professionali secondo i nuovi parametri se l'attività difensiva si è conclusa dopo la loro entrata in vigore. Ad avviso della Suprema Corte, l'articolo 41 del D.M. 20 luglio 2012, n. 140 impone di applicare le nuove tariffe ogniqualvolta la liquidazione sia operata da un organo giurisdizionale in epoca successiva all'entrata in vigore del medesimo decreto.
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