In materia di assegno di mantenimento merita una menzione particolare la sentenza n. 4178 del 20 Febbraio 2013, con cui la Suprema Corte ha stabilito che se una moglie decide di andare in prepensionamento in giovane età, l'assegno di mantenimento deve essere, comunque, aggiornato per consentirle un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. La Corte ha specificato, inoltre, che il giudice deve esaminare le esigenze del richiedente per quantificare l'assegno di mantenimento dopo aver accertato e valutato quelle dell'onerato. Il principio sopra esposto si applica soltanto se al coniuge richiedente non è stata, però, addebitata la separazione. In conclusione, secondo la Corte di legittimità, il Giudice deve procedere ad un'attendibile ricostruzione delle rispettive posizioni economiche e reddituali per bilanciare i reciproci interessi.
Scrivi commento