Illecito amministrativo ed il principio di legalità

La Terza Sezione Civile del Tribunale di Torino ha ribadito, nella sentenza 28 novembre 2012 n. 6902, il principio secondo cui si deve applicare alle sanzioni amministrative l'art. 1 della legge n. 689/1981 nella sua interezza.
La norma prevede che "nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione" e che "le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”.
Il Tribunale ha stabilito, pertanto, che “in tema di illeciti amministrativi, l’adozione dei principi di legalità, irretroattività e divieto di analogia, di cui all’art. 1 della legge n. 689 del 1981, comporta l’assoggettamento del fatto alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore eventualmente più favorevole, a nulla rilevando che detta più favorevole disciplina, successiva alla commissione del fatto, sia entrata in vigore anteriormente all’emanazione dell’ordinanza ingiunzione per il pagamento della sanzione pecuniaria, non trovando applicazione analogica gli opposti principi di cui all’art. 2, commi 2 e 3, c.p., attesa la differenza qualitativa delle situazioni”.

Tale interpretazione trova conforto nella giurisprudenza maggioritaria della Corte di Cassazione ed impedisce al Giudicante di applicare al fatto di reato la disciplina successiva alla sua commissione anche se essa è più favorevole per il reo.

Tribunale di Torino
Sezione III Civile
Sentenza 27-28 novembre 2012, n. 6902

 REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 IL TRIBUNALE DI TORINO
 Sezione Terza Civile
 in funzione di Giudice di Appello
 in composizione monocratica
 ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA


nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 17100/11 R.G. ;

promossa da:
AZIENDA SANITARIA LOCALE A.S.L. TO5 di CHIERI, CARMAGNOLA, MONCALIERI e NICHELINO (C.F. e P.I. 06827170017), in persona del Commissario e legale rappresentante pro tempore dr. P. V., rappresentata e difesa dall’Avv. Claudia ZUCCA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Chieri (TO) via San Domenico n. 21, in forza di procura speciale a margine dell’atto di citazione in grado di appello;
 -PARTE APPELLANTE-
 contro:
Dott. F. E., rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea DE PASQUALE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino corso Vittorio Emanuele II n. 108, in forza di procura speciale a margine dell’atto di opposizione all’ordinanza ingiunzione;
 -PARTE APPELLATA-
 avente per oggetto: Appello avverso Sentenza del Giudice di Pace;
 CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per Parte Appellante (a verbale di udienza in data 29.06.2012 ed in atto di citazione in grado di appello):
“Piaccia all’On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda,
- riformare l’appellata sentenza del Giudice di Pace di Moncalieri , Sez. Distaccata di Moncalieri n. 33/2011, depositata in Cancelleria in data 09 febbraio 2011, conseguentemente: 
- dichiarare la legittimità dell’ordinanza ingiunzione n. 21/2010 e per l’effetto confermare la stessa
- rigettare integralmente l’opposizione proposta dal Dott. E. F. avverso la suddetta ordinanza ingiunzione, con ogni consequenziale provvedimento, mandando assolta l’ASL TO5 da ogni pretesa avversaria. 
In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari, oltre spese generali e forfettarie, per entrambi i gradi di giudizio e successive occorrende”.
Per Parte Appellata (a verbale di udienza in data 29.06.2012 ed in comparsa di risposta in grado di appello):
“Piaccia all’Ill.mo Tribunale ordinario di Torino, contrariis rejectis, così decidere:
Nel merito:
1.rigettare integralmente l’avverso appello e, per l’effetto:
2.confermare in toto la sentenza di primo grado.
Con il favore delle spese legali del giudizio, oltre IVA, CPA, spese a forfait 12,50% e successive occorrende .”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto
1.1. Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Moncalieri in data 30.04.2010, il sig. Dott. F. E. ha proposto opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione della AZIENDA SANITARIA LOCALE A.S.L. TO5 n. 21/2010 datata 22.03.2010, con la quale è stato ingiunto al Dott. F. E. il pagamento della somma complessiva di Euro 2.079,00 a titolo di sanzione ex art 32, comma 4, D. Lgs. n. 336/1999.
1.2. Si è costituita l’AZIENDA SANITARIA LOCALE A.S.L. TO5 di CHIERI, CARMAGNOLA, MONCALIERI e NICHELINO, in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto dell’opposizione e la conferma della predetta ordinanza-ingiunzione.
1.3. All’esito del giudizio di primo grado il Giudice di Pace di Moncalieri, con Sentenza n. 33/2011, datata 25.01.2011, depositata in data 09.02.2011:
 -ha accolto il ricorso del Dott. F. E., dichiarando nulla la predetta ordinanza-ingiunzione;
 -ha condannato l’AZIENDA SANITARIA LOCALE A.S.L. TO5 di CHIERI, CARMAGNOLA, MONCALIERI e NICHELINO a rimborsare alla controparte le spese processuali, liquidate in Euro 200,00, disponendone la distrazione in favore dell’Avv. Andrea DE PASQUALE dichiaratosi antistatario.
1.4. Con atto di citazione datato 27.05.2011, ritualmente notificato, l’AZIENDA SANITARIA LOCALE A.S.L. TO5 di CHIERI, CARMAGNOLA, MONCALIERI e NICHELINO, in persona del Commissario e legale rappresentante pro tempore dr. P. V. ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Torino il Dott. F. E. proponendo appello avverso la predetta Sentenza del Giudice di Pace di Moncalieri.
Parte appellante ha fondato l’appello sui motivi di impugnazione di cui infra ed ha concluso chiedendo l’accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.5. Per la parte appellata si è costituito il Dott. F. E., depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando i motivi di impugnazione e chiedendo l’accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.6. All’udienza in data 29.06.2012 il Giudice, fatte precisare alle parti costituite le conclusioni così come in epigrafe, ha trattenuto la causa in decisione, disponendo il deposito delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell’art. 190, 1° comma, c.p.c., richiamato dall’art. 352, comma 1°, c.p.c., oltre al periodo di sospensione feriale dei termini processuali previsto dall’art. 1 Legge n. 742/1969 (ai sensi del quale tutti i termini processuali subiscono una sospensione di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno).
2. Sul primo motivo di impugnazione: erronea e falsa applicazione della disciplina di cui all’art. 1 della Legge n. 689/1981 in punto assoggettamento dell’illecito amministrativo al regime sanzionatorio vigente al momento della sua commissione
2.1. Con un primo motivo di impugnazione, la parte appellante lamenta la erronea e falsa applicazione della disciplina di cui all’art. 1 della Legge n. 689/1981 in punto assoggettamento dell’illecito amministrativo al regime sanzionatorio vigente al momento della sua commissione.
 Il motivo di appello risulta fondato.
2.2. Invero, risulta innanzitutto sufficientemente accertato quanto segue:
 - In data 21.04.2005, presso la Farmacia San Lorenzo sita in NONE (TO), nell’ambito dell’attività di farmaco vigilanza, veniva effettuato un sopralluogo da personale del Servizio Veterinario, unitamente a personale del Servizio Farmaceutico dell’ASL TO5 e ad un membro del Consiglio dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Torino, durante la quale veniva rinvenuta la presenza di una prescrizione medico veterinaria, in copia semplice, rilasciata in data 03.03.2005 dal Dott. F. E., relativa alla somministrazione di farmaco ad uso umano “Testovis” fiale, destinato ad equini della Scuderia GELORMINI Bruno, con sede presso l’Ippodromo di Vinovo (TO) (cfr. doc. 1 e 2 prodotti dall’attuale appellante nel giudizio di primo grado).
 - Dai successivi accertamenti effettuati dagli organi accertatori emergeva che il Dott. F. E. non aveva assolto all’obbligo di comunicare, entro tre giorni, al Servizio Veterinario dell’ASL il trattamento ormonale effettuato agli equini della Scuderia GELORMINI Bruno (cfr. doc. 3 prodotto dall’attuale appellante nel giudizio di primo grado).
 -Con verbale n. 26/VIG/05 del 01.06.2005 (cfr. doc. 3 prodotto dall’attuale appellante nel giudizio di primo grado) al Dott. F. E. è stata quindi correttamente contestata la violazione dell’art. 5, comma 4°, D.Lgs. 04.08.1999, n. 336 ( “Attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti”), nel testo precedente le modifiche apportate dal D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 158, ai sensi del quale:
“4. I trattamenti di cui al comma 1 e all’articolo 4, comma 1, devono essere comunicati entro tre giorni, dal veterinario che li effettua direttamente o che ne è responsabile, al servizio veterinario dell’azienda unità sanitaria locale competente per territorio, con l’indicazione dell’ubicazione dell’azienda, del detentore degli animali, del numero identificativo degli animali sottoposti a trattamento, del medicinale veterinario impiegato e del relativo tempo di sospensione, della data e del tipo di intervento eseguito.” 
 - In data 21.06.2005 veniva notificato al Dott. F. E. il suddetto verbale di accertamento di illecito amministrativo con previsione della facoltà del’interessato di estinguere il contesto attraverso il pagamento della somma di Euro 4.130,00 oltre ad Euro 5,16 di spese di notifica (cfr. doc. 3 prodotto dall’attuale appellante nel giudizio di primo grado).
 - Non avendo il Dott. F. E. provveduto al relativo pagamento, la AZIENDA SANITARIA LOCALE A.S.L. TO5 notificava al Dott. F. E. ordinanza-ingiunzione n. 21 del 22.03.2010, ingiungendo il pagamento della somma complessiva di Euro 2.079,00 a titolo di sanzione, ai sensi dell’art 32, comma 4°, del citato D. Lgs. n. 336/1999 (nel testo precedente le modifiche apportate dal D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 158).
2.3. Ciò chiarito, la Sentenza di primo grado ha ritenuto fondato e meritevole di accoglimento il ricorso in opposizione proposto dal Dott. F. E., sulla base dell’ultimo motivo di doglianza, relativo all’intervenuta abrogazione della norma sanzionatoria posta a base della violazione contestata, nel lasso temporale intercorso tra il verbale di accertamento della violazione (01.06.2005) e l’ordinanza ingiunzione (22.03.2010).
In effetti, l’art. 35 del D.Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 ha abrogato l’intero D.Lgs. 04.08.1999, n. 336, ridisciplinando l’intera materia. Alle pagine 4, 5 e 6 della Sentenza di primo grado si legge, in particolare, quanto segue:
“Occorre dunque soffermarsi sulla successione temporale degli atti, posti in essere dall’ASL 5 ed in particolare sulla intervenuta implicita abrogazione della norma sanzionatoria posta a base della violazione contestata, dipendente dal riordino dell’intera materia intervenuto nell’anno 2006.
 Molto si discute in giurisprudenza e dottrina sull’applicabilità e sul valore del principio “tempus regit actum” nel procedimento amministrativo.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale a cui questo organo giudicante intende aderire, la legittimità di un provvedimento amministrativo va valutata, quanto ai presupposti di fatto e giuridici con riferimento alle norme di legge in vigore al momento della sua adozione (Cons. Stato Sez. VI, 11.12.2009 n. 7770).
Secondo giurisprudenza amministrativa (vedi Massima n. 66 del 13.03.2000 TAR di Bolzano) ove lo “ius superveniens” intervenga prima della conclusione di un iter procedimentale complesso, la nuova normativa dovrà essere applicata a tutti gli atti del procedimento amministrativo e quindi anche a quelli compiuti quando sia in vigore la precedente normativa, con la conseguenza che questi ultimi, sorti legittimamente, ma poi divenuti illegittimi, si caratterizzano come annullabili, anche in via di autotutela da parte della Pubblica Amministrazione.
Il Consiglio di Stato, nella pronuncia del 12.03.09 n. 1458, ha inoltre chiarito che, quando il procedimento amministrativo consta di più fasi, ciascun a di esse deve uniformarsi alla normativa vigente nel momento in cui tale fase viene conclusa.
Nel caso che ci occupa invece l’ordinanza ingiunzione, che costituisce l’ultima fase di un procedimento amministrativo complesso è stata emessa dall’ASL TO5 in data 22.03.10, in data ampiamente posteriore all’entrata in vigore del D. Lgs. 16.03.06 n. 158, che ha riordinato l’intera materia ed anche al di là del termine di prescrizione quinquennale.
La Cassazione ha infatti chiarito con una pronuncia a SS.UU. (Cass SS.UU. 27.04.06 n. 9591) che: “La pretesa sanzionatoria deve essere fatta valere entro il termine di prescrizione di cinque anni dalla commissione della violazione stabilito dall’art. 28 L. 689/1981 …. poiché il suo inutile decorso comporta l’estinzione del diritto alla riscossione”, con l’evidente conseguenza che la notifica del verbale in data posteriore alla data della commessa violazione non può considerarsi atto interruttivo della prescrizione”.
2.4. In realtà, come correttamente osservato dalla parte appellante, il predetto ragionamento del Giudice di primo grado risulta erroneo nel suo presupposto di fondo, atteso che i provvedimenti di natura sanzionatoria (illeciti amministrativi) sono per loro natura e funzione atti diversi dai provvedimenti amministrativi e trovano la loro disciplina, in via esclusiva nelle disposizioni speciali dettate dalla Legge 689/1981 (tutt’ora applicabile al caso di specie).
In particolare, l’art 1 Legge n. 689/1981, sotto la rubrica “principio di legalità”, prevede testualmente quanto segue:
“Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. 
Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”. 
 Ora, secondo l’orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, “in tema di illeciti amministrativi, l’adozione dei principi di legalità, irretroattività e divieto di analogia, di cui all’art. 1 della legge n. 689 del 1981, comporta l’assoggettamento del fatto alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore eventualmente più favorevole, a nulla rilevando che detta più favorevole disciplina, successiva alla commissione del fatto, sia entrata in vigore anteriormente all’emanazione dell’ordinanza ingiunzione per il pagamento della sanzione pecuniaria, non trovando applicazione analogica gli opposti principi di cui all’art. 2, commi 2 e 3, c.p., attesa la differenza qualitativa delle situazioni” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. lav., 26 gennaio 2012, n. 1105 in Red. Giust. civ. Mass. 2012, 1; in senso sostanzialmente conforme cfr. anche: Cass. civile, sez. VI, 28 dicembre 2011, n. 29411 in Giust. civ. Mass. 2011, 12, 1879).
Nel caso di specie, l’adozione dei principi di legalità, irretroattività e divieto di analogia, di cui all’art. 1 della legge n. 689 del 1981, comporta dunque l’assoggettamento del fatto illecito contestato al Dott. F. E. (nel 2005) alla legge del tempo del suo verificarsi, ossia al D.Lgs. 04.08.1999 n. 336, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore di cui al D.Lgs. 16 marzo 2006 n. 158.
 In particolare, non rileva che il D.Lgs. 16 marzo 2006 n. 158, successiva alla commissione del fatto illecito, sia entrata in vigore anteriormente all’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione n. 21 del 22.03.2010, non trovando applicazione analogica gli opposti principi di cui all’art. 2, commi 2 e 3, c.p., attesa la differenza qualitativa delle situazioni.
3. Sul secondo motivo di impugnazione: erronea e falsa interpretazione della disciplina della Legge n. 689/1981 in punto decorrenza del termine di prescrizione quinquennale
3.1. Con un secondo motivo di impugnazione, la parte appellante lamenta la erronea e falsa interpretazione della disciplina della Legge n. 689/1981 in punto decorrenza del termine di prescrizione quinquennale del diritto ad escutere la sanzione attraverso l’emissione dell’ordinanza ingiunzione
 Il motivo di appello risulta fondato.
3.2. Invero, come si è accennato, il Giudice di Pace ha ritenuto che la notifica del verbale di accertamento, essendo avvenuta in data posteriore alla data della commessa violazione, non possa considerarsi atto interruttivo della prescrizione.
In Dott. F. E. aveva in effetti eccepito l’intervenuta prescrizione del diritto dell’Amministrazione ad escutere la sanzione amministrativa, essendo trascorso un termine superiore a cinque anni tra la data di commissione della violazione (03.03.2005) e la data di notifica dell’ordinanza ingiunzione (01.04.2010).
Sul punto, si deve richiamare l’art. 28 della L. n. 689/1981, il quale prevede testualmente quanto segue:
“Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
L’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile." 
 Nel caso di specie, in data 21.06.2005 e, dunque, tra la data di commissione della violazione (3.03.2005) e la data di notifica dell’ordinanza ingiunzione (1.04.2010), è intervenuta la notifica del verbale di accertamento della violazione del 16.06.2005 (cfr. il doc. 3 prodotto dall’attuale appellante nel giudizio di primo grado).
 La notifica dell’atto di accertamento della violazione, essendo idoneo a costituire in mora il debitore, interrompe la prescrizione ai sensi dell’art. 2943 c.c.
 Invero, secondo l’orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, “in tema di sanzioni amministrative, ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l’accertamento della violazione e per l’irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell’Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esso esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell’art. 2943 c.c., con conseguente effetto interruttivo della prescrizione” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 18 gennaio 2007, n. 1081 in Giust. civ. Mass. 2007, 1).
4. Sul terzo motivo di impugnazione: i restanti motivi di opposizione, non esaminati, proposti dal Dott. F. E. avverso l’ordinanza-ingiunzione
4.1. Come correttamente rilevato la parte appellante, risulta poi infondato il motivo di opposizione proposto dal Dott. F. E., relativo all’intervenuta decadenza della P.A. dal potere sanzionatorio, non essendo stato rispettato il termine di 90 giorni dall’accertamento di cui all’art 14 Legge 689/1981.
 Invero, quest’ultimo articolo prevede testualmente quanto segue:
“La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall’accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all’autorità competente con provvedimento dell’autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall’articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. 
Per i residenti all’estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell’art. 22 per il giudizio di opposizione.
L’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nel cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.”
Nel caso di specie, gli estremi della violazione sono stati notificati al Dott. F. E. in data 21.06.2005 e, dunque, sessanta giorni dopo la data di inizio dell’accertamento, avvenuto il 21.04.2005, e dunque nel pieno rispetto del predetto termine di 90 giorni.
4.2. Infine, come correttamente rilevato la parte appellante, risulta infondato anche il motivo di opposizione proposto dal Dott. F. E., relativo alla pretesa inapplicabilità della disciplina di cui al D. Lgs. 336/1999 al caso di specie.
Invero, i cavalli in questione non potevano certo considerarsi esenti dal rischio di macellazione e, dunque dagli obblighi di cui al D. Lgs. n. 336/1999.
5. Conclusioni
In conclusione, l’appello dev’essere accolto e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza del Giudice di Pace:
 -devono essere rigettate l’opposizione e le domande proposte nel giudizio di primo grado dal Dott. F. E. e, pertanto,
 - deve dichiararsi la legittimità dell’ordinanza-ingiunzione della AZIENDA SANITARIA LOCALE A.S.L. TO5 n. 21/2010 datata 22.03.2010 che, per l’effetto, dev’essere confermata.
6. Sulle spese processuali del giudizio di primo grado
6.1. Per quanto concerne la regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado, deve condividersi l’orientamento della Cassazione, secondo cui il Giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, anche d’ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza automatica e necessitata della pronuncia adottata nel merito della causa, dato che l’onere di esse va attribuito e ripartito, tenendo presente l’esito complessivo e globale della lite, senza tener conto degli esiti delle impugnazioni rispetto alle decisioni assunte nel grado precedente (Cass. civile, sez. lav., 4 aprile 2006, n. 7846; Cass. civile, Sezioni Unite, 17 ottobre 2003, n. 15559; Cass. civile, sez. I, 2 luglio 2003, n. 10405; Cass. civile 27 maggio 2003 n. 8413; Cass. civile, sez. II, 17 aprile 2002, n. 5497; Cass. civile, sez. lav., 12 maggio 2000, n. 6155).
6.2. Nel caso di specie, tenendo presente l’esito complessivo e globale della lite, e considerando, in particolare, l’infondatezza dell’opposizione proposta dal Dott. F. E. nel giudizio di primo grado, quest’ultimo dev’essere dichiarato tenuto e condannato a rimborsare alla parte appellante le spese processuali del giudizio di primo grado, così come liquidate in dispositivo.
7. Sulle spese processuali del presente giudizio in grado di appello
Tenuto conto della soccombenza dell’appellato Dott. F. E., quest’ultimo dev’essere dichiarato tenuto e condannato a rimborsare alla parte appellante le spese processuali del presente giudizio in grado di appello, così come liquidate in dispositivo, in conformità dell’art. 9 D.L. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2012 e del Regolamento adottato con il D.M. 20.07.2012 n. 140 (pubblicato sulla G.U. n. 195 del 22.08.2012). 
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 17100/11 R.G. promosso dall’AZIENDA SANITARIA LOCALE A.S.L. TO5 di CHIERI, CARMAGNOLA, MONCALIERI e NICHELINO, in persona del Commissario e legale rappresentante pro tempore dr. P. V. (appellante) contro il Dott. F. E. (appellato), nel contraddittorio delle parti:
1) Accoglie l’appello avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Moncalieri n. 33/2011, datata 25.01.2011, depositata in data 09.02.2011 e, per l’effetto, in totale riforma dell’impugnata Sentenza:
-rigetta l’opposizione e le domande proposte nel giudizio di primo grado dal Dott. F. E. e, pertanto
-dichiara la legittimità dell’ordinanza-ingiunzione della AZIENDA SANITARIA LOCALE A.S.L. TO5 n. 21/2010 datata 22.03.2010, che viene confermata;
-dichiara tenuto e condanna il Dott. F. E. a rimborsare all’AZIENDA SANITARIA LOCALE A.S.L. TO5 di CHIERI, CARMAGNOLA, MONCALIERI e NICHELINO le spese processuali del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi Euro 200,00=, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
2) Dichiara tenuto e condanno il Dott. F. E. a rimborsare all’AZIENDA SANITARIA LOCALE A.S.L. TO5 di CHIERI, CARMAGNOLA, MONCALIERI e NICHELINO le spese processuali del presente giudizio in grado d’appello, liquidate in complessivi Euro 1.641,74= (di cui Euro 1.550,00= per compensi ed il resto per spese), oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge ed oltre alle spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Così deciso in Torino, in data 27 novembre 2012.


 IL GIUDICE
 Dott. Edoardo DI CAPUA

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