Lo scorso 31 gennaio è entrato in vigore l'articolo 1, comma 17 della legge di stabilità 2013 (n. 228 del 24/12/2012), che ha previsto il raddoppio del contributo unificato a carico del proponente, qualora vi sia una soccombenza integrale o l'impugnazione sia dichiarata inammissibile o improcedibile.
La norma sopraindicata della legge di stabilità ha, infatti, modificato il Testo unico in materia di spese di giustizia (d.P.R. 115/2002) inserendo all'articolo 13
il seguente comma:
"1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel
provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso."
La legge di stabilità ha, inoltre, aumentato il contributo unificato per tutti i tipi di processo amministrativo. Per vedere i nuovi contributi aggiornati si rinvia qui.
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