Decreto sviluppo 2012

Il decreto Sviluppo 2012 ha apportato importanti novità in ambito: civile, processuale e fallimentare. Le più importanti modifiche riguardano :
  • Appello
  • Ricorso per Cassazione;
  • Ragionevole durata del processo;
  • Scuola Superiore della Magistratura;
  • Lodo arbitrale in materia di lavori pubblici.
  • Legge fallimentare.

Si riporta di seguito un articolo tratto da Altalex.it, che riassume i tratti salienti del provvedimento.

 


 APPELLO

Al fine di contenere i tempi della giustizia civile e di garantire maggiore efficienza al sistema delle impugnazioni, è stato inserito il filtro dell'inammissibilità all'appello.

Le nuove norme si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione della quale è stata richiesta la notificazione trascorsi trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Sviluppo. Nello specifico, la disposizione che ha modificato l’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. trova applicazione alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Il giudice competente a decidere dell'appello, laddove ritenga che esso non ha una ragionevole probabilità di essere accolto, in sede di prima udienza di trattazione dichiara inammissibile l'impugnazione proposta, con ordinanza succintamente motivata.

Il nuovo art. 348-bis c.p.c. non si applica, tuttavia:

  • nei casi in cui deve essere dichiarata, con sentenza, l'inammissibilità dell'appello (perché proposto tardivamente o con atto nullo);
  • nei casi in cui deve essere dichiarata, con sentenza, l'improcedibilità dell'appello (per la costituzione tardiva o la mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva);
  • nelle cause in cui è previsto, a pena di nullità, l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero (ex art. 70, co. 1c.p.c.);
  • nei casi in cui l'appello sia stato proposto avverso l'ordinanza emessa all'esito del procedimento sommario di cognizione (ex art. 702-quater);
  • nei casi in cui, essendo stato proposto appello principale ed appello/i incidentale/i, soltanto uno di essi non ha ragionevole probabilità di essere accolto.

Quando l'appello è dichiarato inammissibile, è prevista la possibilità di impugnare il provvedimento di primo grado mediante il ricorso per Cassazione, nei limiti dei motivi specifici esposti nell’atto di appello.

Quando l’inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per Cassazione è escluso per il motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., cioè «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e' stato oggetto di discussione tra le parti».

In tali casi, se la Suprema Corte accoglie il ricorso per motivi diversi dalla violazione delle norme sulla giurisdizione o sulla competenza, rinvia al giudice che avrebbe dovuto decidere sull’appello.

RICORSO PER CASSAZIONE

Sempre in tema di impugnazioni, il Decreto  Sviluppo ha modificato l'art. 360,co. 1 c.p.c., che elenca i motivi per cui è possibile proporre ricorso per Cassazione.

Il motivo n. 5, nella formulazione attuale, consente di ricorrere alla Suprema Corte «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e' stato oggetto di discussione tra le parti»; nella definizione che è stata sostituita, il codice parlava di «omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio».

RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO

Importanti novità sono state introdotte anche alla c.d. Legge Pinto (L. n. 89/2001); le nuove disposizioni si applicano ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Sviluppo.

In particolare, sono stati specificati i termini di durata del processo, oltre i quali sorge il diritto all’equa riparazione.

La durata del giudizio si considera ragionevole se:

- in primo grado, non eccede i 3 anni;

- in grado di appello, non eccede i 2 anni;

- in Cassazione, non eccede 1 anno.

Nel caso di procedimento di esecuzione forzata, la durata del processo è ragionevole se non eccede i 3 anni.

Nel caso di procedura concorsuale, invece, la durata non deve eccedere i 6 anni.

In ogni caso, il termine ragionevole è rispettato se il giudizio è definito in modo irrevocabile entro 6 anni.

La domanda di equa riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro 6 mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva; non è più possibile, quindi, agire in pendenza del procedimento.

E’ stata stabilita, altresì, la misura dell’indennizzo: una somma di denaro compresa tra € 500 e  € 1.500 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. Tale somma non può comunque essere superiore al valore della causa o, se inferiore, al valore del diritto accertato dal giudice.

L'art. 2, co. 2-quinquies della L. n. 89/2001, così come introdotto dal Decreto Sviluppo, impone tuttavia alcuni limiti al riconoscimento di un indennizzo per irragionevole durata del processo. Esso è escluso nei seguenti casi:

- in favore della parte soccombente, condannata per aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (art. 96 c.p.c.);

- in favore della parte che ha rifiutato, senza giustificato motivo, il pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta conciliativa, laddove la domanda giudiziale sia accolta in misura non superiore all'eventuale proposta stessa (art. 91, co. 1, secondo periodo, c.p.c.);

- nei confronti della parte vincitrice che ha rifiutato la proposta conciliativa ed è stata condannata a rimborsare le spese sostenute dalla parte soccombente nel periodo successivo alla proposta, nonché a versare all'Erario una somma pari all'importo del contributo unificato dovuto, laddove il provvedimento che definisce il giudizio corrisponda interamente al contenuto della proposta conciliativa (art. 13, co. 1, primo periodo, D.Lgs. n. 28/2010).

Anche il  procedimento per ottenere l’equa riparazione del danno subito è stato oggetto di modifiche:

- sul ricorso presentato, il giudice competente (presidente della Corte d’Appello o magistrato designato) provvede con decreto motivato entro 30 gg. dal deposito;

- in caso di accoglimento della domanda, il giudice ingiunge il pagamento della somma liquidata, senza dilazione, ed autorizza, nel caso di inosservanza, la provvisoria esecuzione;

- in caso di rigetto, la domanda non può essere riproposta ma è ammessa opposizione entro il termine perentorio di 30 gg. dalla comunicazione o notificazione del decreto.

Quanto alle comunicazioni e notificazioni, il Decreto sviluppo prevede la necessità di notificare la copia autentica del ricorso e del decreto di accoglimento al soggetto nei cui confronti la domanda è stata proposta, entro 30 gg. dal deposito in cancelleria.

Infine, sono state previste sanzioni processuali per il ricorrente nel caso in cui la domanda di indennizzo sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata.

SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Sono stati introdotti dei correttivi anche al D.Lgs. n. 26/2006, istitutivo della Scuola Superiore della Magistratura.

Con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, possono essere individuate al massimo tre sedi della Scuola, ovvero la sede deputata alla riunione del Comitato direttivo.

I componenti del comitato possono, a loro richiesta, usufruire di un esonero parziale dall’attività giurisdizionale nella misura determinata dal Consiglio superiore della Magistratura.

LODO ARBITRALE IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

In materia di appalti pubblici, il lodo arbitrale è impugnabile dinanzi alla Corte d’Appello per:

motivi di nullità;

violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.

La nuova norma, introdotta dall’art. 48 del Decreto Sviluppo, si applica anche ai giudizi arbitrali per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, non è scaduto il termine per l’impugnazione davanti alla Corte d’Appello.

LEGGE FALLIMENTARE

Il decreto in commento apporta, altresì, significative modifiche alla Legge fallimentare (L. n. 267/1942), nell’ottica di consentire all’imprenditore in crisi di accedere celermente alle tutele previste in suo favore.

In particolare è prevista la possibilità, per il debitore che propone l’ammissione alla procedura del concordato preventivo, di depositare il ricorso contenente la mera domanda concorsuale; la proposta, il piano di concordato e la documentazione necessaria possono dunque essere presentati successivamente al deposito del ricorso, entro un termine compreso tra 60 e 120 gg., fissato dal giudice e prorogabile di non oltre 60 gg.

Nel periodo compreso tra il deposito del ricorso ed il decreto di apertura della procedura di concordato preventivo, l’imprenditore può compiere, previa autorizzazione del tribunale, gliatti urgenti di straordinaria amministrazione e, senza necessità di autorizzazione, gli atti di ordinaria amministrazione.

Quanto agli effetti della presentazione del ricorso, a seguito della pubblicazione dello stesso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.  Inoltre, qualora nei 90 gg. che precedono la pubblicazione del ricorso siano state iscritte ipoteche giudiziali, esse sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.

Un’importante novità apportata alla Legge fallimentare concerne la sorte dei contratti in corso di esecuzione alla data di presentazione del ricorso per concordato preventivo: il debitore, dietro apposita richiesta, può essere autorizzato dal tribunale o dal giudice delegato a sciogliersi dai suddetti contratti; sempre su richiesta, può essere consentita anche la sospensione dei contratti, per un periodo di non oltre 60 gg. prorogabili una sola volta. In questi casi, al contraente è dovuto un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento.

Con l’introduzione dell’art. 182-quinquies, rubricato “Disposizioni in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti”, si consente al debitore, previa autorizzazione del tribunale, di contrarre finanziamentifunzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.

L’art. 186-bis, poi, prevede l’istituto del “Concordato con continuità aziendale”. Il piano di concordato di cui al riformato art. 161, l. fall. può prevedere:

-  la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore;

- la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione;

- la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa.

In questi casi, fermo quanto disposto dal nuovo art. 169-bis, i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura e sono inefficaci eventuali patti contrari. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce, altresì,  la continuazione dei contratti pubblici.

(Altalex, 30 giugno 2012)

 

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