SPESE PROCESSUALI


 1. SPESE PROCESSUALI: I DIRITTI DI COPIA

Oltre alle spese legali, chi vive un processo (penale, amministrativo o civile che sia) deve considerare di dover pagare le cd. spese processuali (che sono, salvo temperamenti, addossate alla parte perdente nel processo civile ed al condannato nel processo penale).

Le spese processuali sono composte da

spese forfetizzate del procedimento (es. il contributo unificato nel processo civile, un versamento da effettuare in marca da bollo con il primo atto di difesa che è proporzionale al valore della causa per un massimo di 1.466 €),

spese aggiuntive a seconda dello svolgersi del procedimento (ad es. in caso di condanna penale, il condannato dovrà rifondere le spese di mantenimento in carcere e quelle delle intercettazioni telefoniche, anticipate dallo Stato), nonché dai

diritti di copia.

I "diritti di copia e di certificato" sono previsti dall’art. 40 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (ed in particolare dalle tabelle di cui aglia allegati n. 6, 7 ed 8 del medesimo decreto): si tratta di un versamento aggiuntivo ai costi ivi della copia che va allo Stato e che va versato apponendo una marca da bollo del corrispondente valore sulla richiesta effettuata in cancelleria.

Le marche da bollo si acquistano presso le tabaccherie autorizzate alla vendita di generi di monopolio.

I diritti di copia hanno subito incrementi costanti (da ultimo, cfr. gli aggiornamenti introdotti con Decreto Ministero della giustizia 8 gennaio 2009 a norma dell'art. 274 del suddetto Testo Unico e successivamente maggiorati del 50% dall’art. 5, 4 comma D.L. n. 193/2009 - Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario).