MAGGIOR DANNO

In caso di inadempimento nelle obbligazioni pecuniarie, il creditore può ottenere, oltre agli interessi legali, pure, il risarcimento del maggior danno subito, come previsto dall' articolo 1224 del Codice Civile:

Il Maggior Danno e le Sezioni Unite

 

Per lungo tempo è stato quasi impossibile per il creditore ottenere il maggior danno, perché la giurisprudenza di legittimità onerava la parte di dimostrarne l'esistenza.

Solo la giurisprudenza di merito e l'inflazione galoppante, hanno spinto la Cassazione a prendere in considerazione, limitatamente a determinate categorie di creditori, alcuni elementi di 'presunzione', come il differenziale tra il tasso legale e l'inflazione Istat .
Successivamente la tematica del 'maggior danno' è stata per così dire 'accantonata' in quanto fino al 1996 il tasso di interesse è stato portato al 10%, valore ben più alto dell'inflazione reale di quel periodo.
Recentemente però il problema della quantificazione del maggior danno è tornato alla ribalta a causa della congiuntura sfavorevole e delle mutate dinamiche dei tassi di interesse.
Nel 2008, anno in cui l'inflazione, dopo molti anni, risulta nuovamente superiore al saggio di interesse legale del 3%, interviene la sentenza n. 19499/2008 delle Sezioni Unite che introduce per la prima volta il rendimento degli investimenti finanziari "a basso rischio", nella fattispecie i titoli di stato di durata inferiore o uguale ai 12 mesi, come punto di riferimento nella determinazione del maggior danno.
Vengono inoltre abbandonati i criteri presuntivi, prima limitati ad alcune categorie di creditori, per estendere a tutti il riconoscimento del maggior danno in via presuntiva, ferma restando la possibilità per il creditore di dimostrare un danno più ingente, come anche per il debitore di provare l'esistenza di un danno inferiore.
Infine, aspetto questo di non poco conto, si riconosce espressamente la possibilità di dimostrare l'ulteriore maggior danno anche nel caso in cui il creditore, a causa dei pagamenti insoluti, sia costretto a ricorrere giocoforza al credito bancario.
La sentenza parte dalla considerazione che "la più comune e prudente forma di investimento del denaro ha una redditività superiore al tasso dell'interesse legale, con la conseguenza che, per il debitore di un'obbligazione pecuniaria, in linea di massima continua a poter essere economicamente conveniente non adempiere tempestivamente, così lucrando la differenza tra quello che è agevolmente in grado di ricavare dal denaro non versato al creditore durante la mora debendi e quello che dovrà al creditore quando adempirà la propria obbligazione".
Tale riflessione, apparentemente ovvia ma in realtà fortemente innovativa alla luce della precedente giurisprudenza, individua nell'inadempimento di tipo pecuniario una sorta di "finanziamento implicito", ponendosi l'ambizioso obbiettivo di incrementare l'efficacia del maggior danno come deterrente all'insolvenza nei pagamenti.
Ecco in sintesi i principi di diritto della sentenza:
"...nelle obbligazioni pecuniarie, in difetto di discipline particolari dettate da norme speciali, il maggior danno di cui all'art. 1224 c.c., comma 2 (rispetto a quello già coperto dagli interessi legali moratori non convenzionali che siano comunque dovuti) è in via generale riconoscibile in via presuntiva, per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento - dovendo ritenersi superata l'esigenza di inquadrare a tale fine il creditore in una delle categorie a suo tempo individuate - nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284 c.c. comma 1;
- è fatta salva la possibilità del debitore di provare che il creditore non ha subito unmaggior danno o che lo ha subito in misura inferiore a quella differenza, in relazione al meno remunerativo uso che avrebbe fatto della somma dovuta se gli fosse stata tempestivamente versata;
- il creditore che domandi a titolo di maggior danno una somma superiore a quella differenza è tenuto ad offrire la prova del danno effettivamente subito, quand'anche sia un imprenditore, mediante la produzione di idonea e completa documentazione, e ciò sia che faccia riferimento al tasso dell'interesse corrisposto per il ricorso al credito bancario sia che invochi come parametro l'utilità marginale netta dei propri investimenti;
- in entrambi i casi la prova potrà dirsi raggiunta per l'imprenditore solo se, in relazione alle dimensioni dell'impresa ed all'entità del credito, sia presumibile, nel primo caso, che il ricorso o il maggior ricorso al credito bancario abbia effettivamente costituito conseguenza dell'inadempimento, ovvero che l'adempimento tempestivo si sarebbe risolto nella totale o parziale estinzione del debito contratto verso le banche; e, nel secondo, che la somma sarebbe stata impiegata utilmente nell'impresa".

Infine, la recente sentenza n. 21982 del 24/10/2011 ha ribadito ulteriormente i principi di diritto sopra enunciati, precisando altresì che, nel caso specifico, "...la condotta inadempiente e morosa del debitore ha reso insufficiente e comunque più oneroso il normale e ordinario autofinanziamento...".