ULTIME MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE


PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

L’art. 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2012 n. 228  in G.U. del 29 dicembre 2012 n. 302 ha introdotto alcunemodifiche del codice di procedura civile, nella parte relativa al pignoramento presso terzi. Le modifiche si applicano a tutte le esecuzioni presso terzi promosse a partire dal 1° gennaio 2013.Ai sensi della nuova disciplina, il creditore procedente (nell’atto di pignoramento ex art. 543 c.p.c.) deve indicare l’indirizzo della posta certificata pec e la possibilità per il terzo di inviare la dichiarazione anche per mezzo di posta certificata. Il legislatore ha, inoltre, riscritto gli artt. 548 c.p.c. e 549 c.p.c. Con il nuovo art. 548 c.p.c., nel caso di crediti di lavoro (545 comma 3 e 4 c.p.c.), la mancata dichiarazione del terzo o la sua mancata comparizione all’udienza stabilita dal creditore equivale a non contestazione del credito.

Per i crediti diversi da quelli di lavoro, il nuovo 548 c.p.c. comma 2 prevede che, se il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione del terzo e il terzo non compare all’udienza fissata dal creditore, il Giudice fissa una nuova udienza, con ordinanza che deve essere notificata al terzo; se il terzo non compare neanche alla nuova udienza, il credito si considera non contestato. Il nuovo 549 c.p.c. prevede, inoltre, che, se sulla dichiarazione del terzo sorgono contestazioni, queste sono risolte dal Giudice con ordinanza basata sugli opportuni accertamenti e l'ordinanza è contestabile ex art. 617

cpc.

L’art. 548 c.p.c., così come modificato dalla L. 228 del 24 dicembre 2012 (Legge di stabilità), prevede ragguardevoli modifiche in tema di espropriazione presso terzi.

In particolare, la mancata dichiarazione del terzo, ovvero la sua mancata comparizione all’udienza stabilita, in caso di crediti di lavoro ex art. 545 commi 3 e 4, equivale a non contestazione del credito ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.

Per i crediti diversi da quelli di lavoro, se il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione del terzo, ovvero il terzo non compare all’udienza, il giudice fissa una nuova udienza. L’ordinanza che indica la nuova udienza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima e, se il terzo nuovamente non compare, il credito si considera non contestato a norma del primo comma.

Di seguito, il testo integrale:

Art. 548 c.p.c. – (Mancata dichiarazione del terzo).

1. Se il pignoramento riguarda i crediti di cui all’articolo 545, terzo e quarto comma, quando il terzo non compare all’udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.

2. Fuori dei casi di cui al primo comma, quando all’udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un’udienza successiva. L’ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato a norma del primo comma.

3. Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617, primo comma, l’ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.

 

ART. 549. – (Contestata dichiarazione del terzo)
Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell’esecuzione le risolve, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza. L’ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617.