CALCOLO PARCELLE

Per chiarire alcuni dubbi che possono sorgere sui metodi per calcolare la parcella legale e sulle regole utilizzare per calcolare le spese di lite si riporta un esauriente articolo dello Studio Canestrini sull'argomento. Se si desidera calcolare l'ammontare della nota spese o della fattura si possono utilizzare gli appositi strumenti presenti in questa pagina.

 

Come si determina la parcella dell'avvocato? E quando si ha diritto al rimborso?

C'è chi teme le spese legali, non sapendo che l'avvocato - che risponde per eventuali inesattezze nella assistenza ed è obbligato ad avere una assicurazione professionale - si deve attenere a rigidi criteri determinati dalla legge nella redazione della parcella.

Chi tenta il "fai da te" spesso finisce per spendere molto di più (anche in termini di energia).

 

1. IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - ASSICURAZIONE CD. TUTELA GIUDIZIARIA

Non si abbia alcun timore di chiarire prima dell'incarico professionale ogni dubbio sui costi, anche per verificare la possibilità di fruire del patrocinio a spese dello stato o di una assicurazione per le spese legali (cd. tutela giudiziaria).

 

2. I SISTEMI DI TARIFFAZIONE: COMPENSO FORFETTARIO, A PERCENTUALE, SECONDO LA TARIFFA PROFESSIONALE FORENSE

Al di là delle spese di giudizio (chiamate anche spese processuali, consistenti in un importo forfetizzato variabile a seconda della procedura oltre ad eventuali esborsi della procedura giudiziale quali perizie, copie, intercettazioni telefoniche, ..) il cliente deve affrontare anche le spese legali.

Nell'antichità l'assistenza legale era gratuita (mandatum = contratto gratuito), potendo essere remunerata a titolo di mera gratitudine (honorarium).

I compensi degli avvocati - d'ufficio o di fiducia, non vi è differenza alcuna - prima dell'entrata in vigore del DL 1/2012 - erano regolati in per legge dalla Tariffa Professionale Forense approvata con Decreto del Ministero della Giustizia 8 aprile 2004, n. 127; altri metodi di retribuzione sono previsti dalla legge 248/2006 attuativa del cd. decreto Bersani; il sistema è stato nuovamente ritoccato dal DL 1/2012 sulla competitività.

Il decreto Bersani prevede che si possa concordare un importo fisso onnicomprensivo (a forfait, siam come somma unica che come forfait annuale)), o variabile a seconda dell'esito della vertenza (patto di quota lite).

Il Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1 ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, stabilendo che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Secondo tale decreto legge, il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi; l'inottemperanza disciplinare del professionista.

 

Il Decreto Legge 1/2012 ha dunque superato il previgente principio secondo il quale in assenza di diverso accordo si applicava la tariffa forense: le spese legali che potevano essere richieste variavano secondo il sistema abrogato tra un minimo ed un massimo per ogni attività professionale resa dall'avvocato, a seconda delle circostanze del caso concreto (difficoltà, impegno richiesto, importanza, condizioni patrimoniali dell'assistito, ...).

L'entità dei compensi, nel diritto civile dipende principalmente dal valore della causa, neldiritto penale dall'autorità giudiziaria competente (giudice di pace, tribunale corte di assise, ..) competente (che varia a seconda della gravità del reato).

Le principali voci di una parcella erano raggruppati in diritti (remunerazione per l'attività materiale) ed onorari (remunerazione per l'attività intellettuale); così, ad esempio, l'avvocato che andava in udienza può chiedere sia la remunerazione per l'attività materiale (partecipazione fisica) che per quella intellettuale (cioè aver fatto valere le ragioni del cliente).

Ai diritti ed agli onorari vanno inoltre aggiunti gli esborsi (cioè le spese vive), le spese generali (12,5% secondo l'art.14 D.M.127/04), il contributo previdenziale del 4% e l'I.V.A. al 21% (aumentata ex d.lgs. 138/2011).

L'importo viene quantificato nella cd. notula (o proforma o preavviso) senza rilievo fiscale: la fattura viene emessa a pagamento effettuato.

Riepilogando le voci della parcella prima del DL 1/2012:

diritti (fissi nel loro ammontare ed aumentano in base al valore della causa)
onorari (per ogni scaglione di valore hanno un minimo ed un massimo)
12,5 % rimborso forfettario spese generali (segreteria, luce, materiale consumabile, ..)
spese (imponibili I.V.A. e non imponibili: bolli, copie in tribunale, ..)
4 % C.N.P.A. contributo previdenziale cassa avvocati (non c'è l'I.N.P.S.)
21 % I.V.A.

 

La trasparenza è un diritto.

Il Consiglio dell'Ordine - prima del DL 1/012 - era competente anche per il rilascio del parere sulla liquidazione degli onorari per l'attività professionale svolta (cd. opinazione o parere di congruità): chi ritenga la richiesta economica del proprio legale ingiustificata, può infatti rivolgersi all'Ordine forense di appartenenza (ricerca avvocato sul sito del Consiglio Nazionale forense o sulle pagine dei singoli ordini).

 

3. IL RIMBORSO IN CASO DI VITTORIA / ASSOLUZIONE

Bisogna distinguere un processo civile da quello penale.

In sinstesi, (purtroppo) nel processo civile non sempre chi vince recupera anche (tutte) le spese legali mentre nel processo penale chi è stato sssolto quasi mai riesce a recuperare quanto speso per l'avvocato.

1. Il processo civile

Nel processo civile, le spese legali (e quelle giudiziali) vanno anticipate dal cliente, che a determinate condizioni, specie se vittorioso, può farsele rimborsare.

Nelle controversie stragiudiziali, le spese inizialmente sono a carico della controparte, qualora debba sopportare i costi di una eventuale procedura giudiziale. Ad esempio, se è inadempiente o deve risarcire un danno.

Qualora però sollevi una eccezione, si rifiuterà anche di pagare la notula dell'avvocato: quando entrambe le parti siano assistite da un avvocato, in caso di accordo ognuno pagherà il proprio. Si noti che in caso di una transazione in una vertenza già iniziata, le parti sono solidalmente responsabili per il pagamento del compenso degli avvocati incaricati (anche quello di controparte!), salvo diverso accordo (art. 68 Legge Professionale Forense).

In caso di controversia giudiziale, nel giudizio civile il giudice si pronuncerà anche su chi debba pagare le spese legali.

II principio fondamentale regolante la materia è quello della soccombenza, disciplinato dall'art. 91 c.p.c., secondo il quale "il giudice con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa" (si dice spesso: chi perde paga).

II principio della soccombenza però viene mitigato nel nostro ordinamento dall'art. 92 c.p.c., che fornisce al giudice il potere - utilizzato più frequentemente di quanto non si creda - dicompensare le spese in tutto o in parte qualora ci sia soccombenza reciproca oppure concorrano giusti motivi (praticamente insindacabili).

Attenzione:

:: la parte soccombente verrà eventualmente condannata a pagare solo le spese legali ritenute necessarie, determinate unicamente in base alla tariffa: ciò può comportare che attività ritenuta non giustificata dal giudice ma effettivamente svolta nell'interesse della parte assistita rimanga a carico del cliente;

:: se la controparte condannata al rimborso è nullatenenete, chi deve pagare il prprio avvocato è sempre il cliente;

Vi sono peraltro criteri complementari per la regolamentazione delle spese processuali.

a) Il principio di casualità.

Quella della soccombenza non è l'unico criterio di regolazione delle spese di giudizio. Esso in taluni casi è contemperato e corretto da altri concorrenti. In primo luogo, rileva quel criterio elaborato dalla dottrina e spesso recepito dalla giurisprudenza, secondo cui il fatto oggettivo della soccombenza può essere integrato e corretto da una valutazione sogettiva, costituita dalla c.d. casualità nel giudizio, cioè da una valutazione dei comportamenti soggettivi delle parti, causativi del giudizio. E così, per esempio, attraverso il criterio della causalità, la rigida ed automatica regola della soccombenza può essere mitigata laddove si possa ritenere che la stessa condotta preprocessuale della parte vincitrice abbia influito a determinare la lite giudiziale o nel caso in cui si riconosca, quantomeno, che non solo il soccombente abbia dato causa al giudizio. E' il caso, ad esempio, di una compagnia di assicurazioni, la quale prima del giudizio offra al danneggiato una certa somma (poniamo £. 15.000.000) a saldo di ogni sua obbligazione risarcitoria, e che questa somma non venga accettata dal danneggiato, ritenendo in maniera palesemente pretestuosa che il danno subito sia di entità più consistente. Si immagini, ora, che il successo giudizio accerti che il danno liquidabile ammonti a 6 - 7 milioni e che la compagnia assicuratricevenga condannata in solido col danneggiante al ristoro dei danno entro tale limite. Certamente vi è la soccombenza della parte convenuta, che verrà condannata al pagamento della somma indicata; ma può affermarsi che l'attore con il suo comportamento preprocessuale non abbia contribuito a "causare" la lite? Certamente, no. In casi simili, è prevista la possibilità di correggere e temperare il rigido criterio della soccombenza con il parametro della casualità.

b) La compensazione per soccombenza reciproca.

Oltre alla causalità, vi sono altri criteri per mitiare il rigido parametro della soccombenza e che sono espressamente indicati dall'art. 92 c.p.c., il quale al comma 2 consente al giudice, quando vi sia soccombenza reciproca e quando ricorrano giusti motivi, di disporre che le spese anticipate dalle parti restino tra esse compensate in tutto o in parte.

Si ha soccombenza reciproca quando vengono respinte sia la domanda principale sia quella riconvenzionale ovvero alcune domande proposte dall'attore oppure non vengano accolti alcuni capi dell'unica domanda proposta. E' evidente che in questi casi occorrerà valutare anche la misura della reciproca soccombenza e non procedere sic et sempliciter alla integrale compensazione, nel senso, ad esempio, che se la domanda principale viene accolta integralmente, mentre la riconvenzionale soltanto in minima parte, la totale compensazione potrebbe risultare ingiusta, dal momento che vi è una soccombenza maggiore del convenuto. In queste situazioni può essere utile una compensazione parziale (1/3 - 1/2) con la condanna del soccombente al pagamento della rimanente parte in favore dell'altra parte.

c) La compensazione per giusti motivi.

La legge dispone, come abbiamo avuto modo di constatare, che le spese possono essee compensate per "altri giusti motivi" (nel testo novellato "per eccezionali e gravi ragioni"), senza però darne una definizione. E' stata la giurisprudenza, in verità, ad indiciduare fattispecie più o meno tipizzate di giusti motivi, quali la peculiarità in fatto e in diritto della questione affrontata ad esempio, l'impossibilità prima del giudizio e dell'esito dell'istruttoria di formarsi un'idea chiara sul torto o la ragione); la novità della fattispecie da un punto di vista giurisprudenziale (cioè, fattispecie in ordine alla quale non sussistano precedenti); l'estrema opinabilità della questione controversa; l'esistenza di giurisprudenza in notevole contrasto o l'intervenuto mutamento dell'opinione giurisprudenziale dominante; l'accoglimento della domanda avvenuto soltanto in forza di jus superveniens o di dichiarazione di illegittimità della norma ad oper della Corte Costituzionale; la difficoltà interpretativa di disposizioni di lege o di contratti. E' chiaro che tale elencazione non può essere meramente esemplificativa e che nessuna elencazione tassativa di giusti motivi di compensazione sarà mai possibile.

Infine, la legge prevede la responsabilità aggravata: l'art. 96 c.p.c. dispone che la parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave può essere condannata, su istanza dell'altra parte, al risarcimento dei danni che il giudice liquida, anche di ufficio, nella sentenza. Perchè il giudice possa disporre la condanna al risarcimento occorre che l'interessato, oltre alla domanda, fornisca la prova del proprio danno e dell'elemento soggettivo della condotta di colui che l'ha cagionato, il che non è agevole come possa sembrare. E' possibile, tuttavia, la liquidazione equitativa del danno se è certo nell'an ma non dimostrabile il quantum.

2. Il processo penale

Nel procedimento penale l'indagato / imputato dovrà comunque sopportare le spese legali, anche quando è stato assolto.

Per dirla con la Corte di Cassazione: "In tema di danni provocati dalla attività giudiziaria l’ordinamento vigente prevede la riparazione del danno patito

  • per custodia cautelare ingiusta,
  • per irragionevole durata del processo e
  • per condanna ingiusta accertata in sede di revisione.

NON è invece previsto alcun indennizzo / risarcimento / rimborso per una imputazione ingiusta, ovverosia per una imputazione rivelatasi poi infondata a seguito di sentenza di assoluzione." (sentenza n. 11251/2008).

E' possibile - ma estremamente difficile - il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie dai magistrati, che nonostante la sentenza della Grande Camera della Corte di giustizia (sentenza 13 giugno 2006, causa C-173/03, Traghetti del Mediterraneo SpA c. Repubblica Italiana) rispondono dei danni solo se hanno agito con dolo o colpa grave, oltre che per diniego di giustizia (cfr. legge 13 aprile 1988, n. 117).

In caso di reati procedibili a querela, la procedura penale prevede che in caso di assoluzione dell'accusato il querelante possa essere condannato al rimborso delle spese legali (oltre che ad un risarcimento del danno; art. 542 c.p.p.). La norma trova però rara applicazione nella pratica.

A determinate condizioni può essere risarcita però l'ingiusta detenzione.

A questo riguardo, il precetto normativo (artt. 314, 315 c.p.p.) prevede - per chi non abbia dato causa alla detenzione subita per dolo o colpa grave - un indennizzo che non può eccedere l'importo di euro 516.456; la riparazione non ha carattere risarcitorio ma di indennizzo e perciò viene determinata dal giudice in via equitativa; la relativa domanda deve essere proposta entro due anni dal provvedimento giudiziale.

La giurisprudenza individua un canone base per la liquidazione del danno, costituito dal rapporto tra la somma massima posta a disposizione dal legislatore, la durata massima della custodia cautelare e la durata dell'ingiusta detenzione patita.

La somma che deriva da tale computo (euro 235,82 per ciascun giorno di detenzione in carcere) può essere ragionevolmente dimezzata (euro 117,91) nel caso di arresti domiciliari, attesa la sua minore afflittività. Tale aritmetico criterio di calcolo costituisce, però, solo una base utile per sottrarre la determinazione dell'indennizzo all'imponderabile soggettivismo del giudice e per conferire qualche uniformità ed oggettività al difficile giudizio di fatto.

Il meccanismo in questione individua l'indennizzo in una astratta situazione standard, nella quali i diversi fattori ai danno derivanti dall'ingiusta detenzione si siano concretizzati in modo medio, ordinario. Tale valore può subire rimaneggiamenti verso l'alto o verso il basso sulla base di specifiche contingenze proprie del caso concreto, ferma restando la natura indennitaria e non risarcitoria della corresponsione di cui si parla. Occorre quindi esaminare i fattori documentati, afferenti alla personalità edi alla storia personale dell'imputato, al suo ruolo sociale professionale e sociale, alle conseguenze pregiudizievoli concretamente patite e tutti gli altri di cui sia riscontrata la rilevanza e la connessione eziologia con l'ingiusta detenzione patita. Il calcolo finale ben potrà essere il frutto della ponderazione di documentati fattori di segno contrario. Ai giudici è dunque rimessa una valutazione equitativa, discrezionale.

In caso di condanna dell'imputato, alla parte civile, cioè alla vittima del reato, spetta il rimborso delle spese legali sostenute (oltre al risarcimento del danno).

 

4. I DIPENDENTI PUBBLICI

 

A certe condizioni (interpretate in maniera molto restrittiva: si veda infra)), i dipendenti di amministrazioni statali (ivi compresi agenti ed ufficiali di PS, compreso Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Carabinieri, Gurdia di Finanza, ..) possono essere rimborsati delle spese legali sopportate per procedimenti subiti in conseguenza di fatti o atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusisi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità.

La Circolare del DAP (Ufficio del Capo del Dipartimento - Ufficio Contenzioso, Sezione II -Tutela Legale - GDAP-0073112-2004-25/02/2004 a firma del Dr Tinebra) costituisce una sorta di "vademecum” sulla normativa vigente, sui documenti occorrenti e sulla relativa istruttoria delle pratiche e viene dunque di segito riportate testualmente.

Al riguardo si ricorda, che le ipotesi di rimborso delle spese di difesa a favore dei dipendenti dell’Amministrazione, sono disciplinate dalle seguenti disposizioni di legge:

 

1) art.32 L. 152/75 “nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all’uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica , la difesa può essere assunta, a richiesta dell’interessato, dall'Avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia dell'interessato medesimo";

2) art.18 L. 135/97 “le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale ed amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di Amministrazioni Statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle Amministrazioni di appartenenza nei lirniti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato. Le Amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concede anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabiíìtà" ;

 

La disposizione di cui al punto 1, che ha carattere di specialità ed ambito applicativo limitato poiché riguarda i procedimenti (penali) a carico di ufficiali ed agenti per fatti Connessi con l'uso delle armi o altro mezzo di coazione fisica, statuisca che ' le spese di difesa sono a carico del Ministero dell'Interno salva rivalsa se vi è responsabilità dell’imputato per fatto doloso".

Con la normativa di cui al punto 2, che ha carattere generale ed ambito applicativo più ampio poiché relativa a tutti i dipendenti delle Amministrazioni Statali, le spese di difesa sono rimborsate dalle Amministrazioni di appartenenza, le quali, sentita l’Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la restituzione dell’importo nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità.

 

3) art.40 DPR n. 164/02 ha introdotto una speciale forma di anticipazione delle spese legali; ha, infatti, stabilito che "fermo restando il disposto dell'art. 32 L. 152/75, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di £ 2.500,00 per le spese legali salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo".

 

In relazione alle disposizioni sopra indicate si è rilevato che le istanze non sempre sono corredate di tutta la documentazione necessaria per l'istruttoria. Si precisa pertanto:

 

A) Anticipo spese legali ex art. 40 DPR 164/02:

 

al fine di valutare la possibilità di applicazione della suddetta normativa, è necessario l'invio di:

· istanza dell’interessato prodotta ai sensi dell'art. 40 DPR n.164/02 (anticipo);

· nomina dell'Avvocato di fiducia;

progetto di parcella;

· luogo e data di nascita, residenza e fotocopia del tesserino del codice fiscale dell'interessato;

· numero del c/c bancario o postale ed Istituto bancario presso il quale é acceso il conto dell'interessato e dell’Avvocato di fiducia;

· l’importo di cui si chiede l’anticipo;

· copia degli atti di maggior rilievo del procedimento, in particolare: informazione di garanzia (invito e/o verbale di interrogatorio o altro atto preliminare del procedimento penale), richiesta e decreto di archiviazione, richiesta di rinvio a giudizio e sentenza con attestazione del passaggio in giudicato;

· dettagliato rapporto, da parte del Direttore dell’Istituto o Servizio, sui fatti oggetto del procedimento a carico del dipendente, con formulazione, inoltre, di un sintetico parere in merito alla richiesta ed alla connessione dei fatti con il servizio istituzionale e sullo stato di servizio del dipendente.

 

 

Si sottolinea l'importanza che la richiesta sia corredata di tutta la documentazione indicata, onde corrispondere alle esigenze di tempestività dell’istruttoria della pratica connesse con le richieste di anticipo.

Si precisa che, ove il procedimento si concluda con pronuncia favorevole al dipendente, la somma anticipata verrà detratta dall’importo complessivo del rimborso delle spese di difesa. Qualora, invece ne fosse accertata la responsabilità a titolo di dolo, si provvederà al recupero della somma.

 

A tal fine, il Direttore dell’Istituto provvederà ad informare tempestivamente questo Ufficio circa l'esito del procedimento a carico del dipendente, nonché di eventuali variazione della sede di servizio dello stesso.

 

 

B) Anticipo spese patrocinio legale ex art. 18 L. 135/97.

 

al fine sottoporre l’istanza alla valutazione dell’Avvocatura Generale dello Stato corredata di tutta la documentazione utile, è necessario l’invio di:

istanza dell’interessato prodotta ai sensi dell’ art. 18 L. 135/97;

nomina dell’Avvocato di fiducia;

progetto di parcella;

luogo e data di nascita, residenza e fotocopia del tesserino fiscale

dell'interessato;

numero del c/c bancario o postale ed Istituto bancario presso il quale è

acceso il conto dell’interessato

copia degli atti di maggior rilievo del procedimento, in particolare: informazione di garanzia (invito e/o verbale di interrogatorio o altro atto preliminare del procedimento penale), richiesta e decreto di archiviazione, richiesta di rinvio a giudizio e sentenza con attestazione del passaggio in giudicato.

 

 

C) Rimborso spese legali ex art.32 L. 152/75 (fatti commessi in servizio e relativi all’uso delle armi o altro mezzo di coazione fisica);

 

al fine di sottoporre la pratica al Ministero dell'Interno competente in materia, ferma restando la documentazione di cui al punto A, è necessario inoltre l'invio di:

· istanza ai sensi dell’art. 32 L. 152/75;

· progetto di parcella rilasciata dal legale che ha patrocinato il dipendente, contenente la specificazione degli onorare delle spese e delle competenze, indicati in modo analitico con riferimento al numero delle singole prestazioni effettuate, secondo gli importi della tariffa professionale;

 

D) Rimborso delle spese di patrocinio legale ex art. 18 L. 135/97;

 

al fine di sottoporre l’istanza alla valutazione dell’ Avvocatura Generale dello Stato corredata di tutta la documentazione utile, è necessario l’invio di:

· istanza si sensi dell’art 18 D.L. 67/97;

· sentenza di assoluzione o archiviazione dell'Autorità giudiziaria competente;

· parcella dell'Avvocato di fiducia regolarmente quietanzata;

· luogo, data di nascita, residenza e fotocopia del tesserino fiscale del dipendente;

· coordinate bancarie o postali del dipendente.

Come anticipato, l'“inerenza al servizio” vinee interpretata in meniera assolutamente restrittiva: la tendenza è quella di escludere per quanto possibile la copertura delle spese da parte delle amministrazioni pubbliche.

Tale impostazione restrittiva è purtroppo avvallata anche dalla unanime giurisprudenza che afferma che il diretto interesse dell'Amministrazione a sopportare gli oneri delle spese di difesa del dipendente va riconosciuto solo nei casi in cui l'imputazione riguardi un'attività svolta in diretta connessione con i fini dell'ente e, come tale, ad esso imputabile (cfr. T.A.R. Trentino Alto Adige Bolzano, 13 marzo 2007 , n. 101; T.A.R. Catanzaro, sez. I, 22.12.2004, n. 2463; T.A.R. Milano, sez. I, 27.3.2002, n. 1291; T.A.R. Palermo, sez. I, 27.5.2002, n. 1309).

La finalità della norma risulta essere l'esigenza di sollevare i funzionari pubblici dal timore di eventuali conseguenze giudiziarie connesse all'espletamento del servizio (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I, 21 giugno 2006, n. 1475) e tenere indenni i soggetti che abbiano agito in nome e per conto, oltre che nell'interesse dell'Amministrazione, delle spese legali affrontate per i procedimenti giudiziari strettamente connessi all'espletamento dei loro compiti istituzionali, con la conseguenza che il requisito essenziale in questione può considerarsi sussistente solo quando risulti possibile imputare gli effetti dell'agire del pubblico dipendente direttamente all'Amministrazione di appartenenza (cfr. Cons. Stato, sez. III, 25.11.2003, parere n. 332/03; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 20.12.2004, nn. 6497 e 6498).

Tale ratio non può, pertanto, operare ove l'attività medesima si sia posta in contraddizione con le finalità tipiche dell'ente di appartenenza (TAR Lazio, Sez. I ter, 26 maggio 2006, n. 3909).

Si ritiene altresì, in sostanza, che il fatto o l'oggetto del giudizio deve essere compiuto nell'esercizio delle attribuzioni affidate al dipendente e deve esservi un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere ed il compimento dell'atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non ponendo in essere quella determinata condotta (T.A.R. Trentino Alto Adige Bolzano, 13 marzo 2007, n. 101).

Si tratta a ben vedere dello stesso criterio che muove la giurisprudenza nel valutare la sussistenza della responsabilità solidale dell’amministrazione nel caso di fatto illecito posto in essere dal dipendente. Così, si è affermato che perché possa affermarsi la responsabilità della p.a. non basta, però, il semplice comportamento lesivo del dipendente; deve sussistere oltre al nesso di causalità fra il comportamento e l’evento dannoso, la riferibilità all’amministrazione del comportamento stesso (Cass. Sez. III, 17 settembre 1997 n. 9260).

 

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Da ultimo:

:: in caso di contestazioni, il giudice non è vincolato dal parere del Consiglio dell'Ordine.

:: il diritto dell'avvocato al compenso si prescrive in tre anni (si tratta di prescrizione presuntiva).

:: l'avvocato può ottenere il pagamento della parcella con:
- procedimento a cognizione ordinaria (atto di citazione, non richiede il previo parere del Consiglio dell'Ordine ove è iscritto l'avvocato);
- decreto ingiuntivo sul parere del Consiglio dell'Ordine;
- procedimento camerale, ai sensi degli artt. 28 e 29 ss. L. 794/1942, in materia giudiziaria civile.