Casi nei quali si deve ricorrere ad un avvocato per nominare l'amministratore di sostegno

La Cassazione civile, sez. I, n. 25366 del 29/11/2006


La Suprema Corte afferma che il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, non richiede ex lege il ministero del difensore (ovvero dell’avvocato) solo in quelle ipotesi, da ritenere corrispondenti al modello legale tipico, in cui l’emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l’intervento dell’amministratore.

Diventa invece necessario, per contro, detta difesa con il patrocinio dell’avvocato ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell’interessato, incida sui diritti fondamentali della persona.

Ciò accade quando nel provvedimento di ammissione all’amministrazione di sostegno vi è la previsione di effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio.

(Cassa con rinvio, App. Venezia, 2 Febbraio 2006) 

 

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