Tribunale Palermo, 24 marzo 2011 - Pres. Giaimo

Mediazione delle controversie civili e commerciali – Informativa – Omissione – Improcedibilità – Non sussiste.

L’omessa informativa prevista dall’art. 4, comma 3, d.lgs. 28/2010 non determina improcedibilità della domanda giudiziale. Al più, il difetto di informazione può indurre il giudice - verificata la mancata allegazione del documento informativo - ad informare “la parte della facoltà di chiedere la mediazione”. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)

 

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