La sanzione prevista dall’art. 8, comma 5, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, come modificato dall’articolo 2, comma 35-sexies del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, circa la condanna al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio nei confronti della parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5 del medesimo decreto legislativo, non abbia partecipato al procedimento senza giustificato motivo, è applicabile ratione temporis ai tentativi di mediazione svoltisi successivamente all’entrata in vigore del D.L. 13 agosto 2011, n. 138. La condanna va obbligatoriamente pronunciata, dato il tenore letterale della norma, prescindendosi del tutto dall’esito del giudizio, non dovendosi ritenere necessariamente subordinata alla decisione del merito della controversia, e pertanto anche in un momento temporalmente antecedente rispetto alla pronuncia del provvedimento che definisce il giudizio.
E' illegittimo il tentativo di mediazione espletato in mancanza della comunicazione alla parte convocata della domanda di mediazione proposta dalla parte richiedente la mediazione (nel caso di specie, le parti sono state onerate di procedere ad un nuovo tentativo di mediazione, in considerazione della illegittimità del tentativo precedentemente espletato per la mancanza della comunicazione alla parte convocata).
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La pronuncia del Tribunale di Termini Imerese è degna di nota ed attenzione, per essere la prima pubblicata avente ad oggetto la nozione di giustificato motivo della mancata partecipazione e le sue conseguenze.
Nell'ordinanza de qua il Giudice ha ritenuto non sussistere tale giustificato motivo.
In primis si afferma che non costituisce un giustificato motivo della mancata partecipazione ritenere che la pendenza di un giudizio renda “inutile” il tentativo di mediazione, in quanto, come rilevato dal Giudice, l'art. 5, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 disciplina tale fattispecie, proprio prevedendo un meccanismo di sanatoria.
Inoltre non costituisce giustificato motivo affermare la mancata partecipazione per l’impossibilità di una rinuncia anche parziale alle contrapposte ragioni delle parti “anche in ragione della acclarata ed atavica litigiosità tra le suddette”.
Infatti opina il Giudice “la sussistenza di una situazione di litigiosità tra le parti non può di per sè sola giustificare il rifiuto di partecipare al procedimento di mediazione, giacché tale procedimento è precipuamente volto ad attenuare la litigiosità, tentando una composizione della lite basata su categorie concettuali del tutto differenti rispetto a quelle invocate in giudizio e che prescindono dalla attribuzione di torti e di ragioni, mirando al perseguimento di un armonico contemperamento dei contrapposti interessi delle parti”.
Venendo quindi meno la giustificazione alla mancata partecipazione alla mediazione, secondo la lettura del Tribunale di Termini Imerese, la sanzione costituita dal versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, come prevista dall’art. 8, comma 5, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (modificato dall’articolo 2, comma 35-sexies del D.L. 13 agosto 2011, n. 138) è immediatamente applicabile ratione temporis ai tentativi di mediazione svoltisi successivamente all’entrata in vigore del D.L. 13 agosto 2011, n. 138.
Inoltre la condanna, da pronunciarsi obbligatoriamente dato il tenore letterale della norma, prescinde del tutto dall’esito del giudizio. Pertanto non è necessario ritenere la detta condanna subordinata alla decisione del merito della controversia, con l'effetto che la pronuncia sanzionatoria può essere data anche in un momento temporalmente antecedente rispetto al provvedimento che definisce il giudizio.
Infine, come obiter dictum, è interessante rilevare come il Tribunale abbia pronunciato l'illegittimità del tentativo di mediazione conclusosi con un verbale di mancata partecipazione nel caso in cui non vi sia la (prova della) comunicazione alla parte invitata della domanda di mediazione e della data di convocazione, così come previsto e disciplinato dal primo comma dell'art. 8, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, a mente del quale “all'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante”.
La sanzione, pertanto, per il tentativo di mediazione conclusosi senza l'adempimento di tale formalità e – se ne deve inferire – senza la prova dell'avvenuta ricezione della comunicazione da parte dell'invitato, è l'illegittimità del tentativo esperito, da ritenersi quindi contra legem.
(AltaMediazione.it - 4 giugno 2012. Si ringrazia per la segnalazione l'Avv. Pierpaolo Damiano)
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